LA CITTADINANZA ITALIANA

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p..r. del 12 ottobre 1993, n. 572 e d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362

PRINCIPI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

L’uguaglianza tra l’uomo e la donna.

La volontà di evitare condizioni di apolidia.

COME SI ACQUISTA

Automaticamente:

A domanda:

COME SI PERDE

Per rinuncia:

- da parte dell’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;

- da parte del cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza;

- al raggiungimento della maggiore età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla condizione che detenga un’altra cittadinanza.

Automaticamente:

- per arruolamento volontario nell’esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;

- in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato, purchè questi detenga o riacquisti un’altra cittadinanza.

COME SI RIACQUISTA, SE PERDUTA

A domanda:

*
o prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;

*
o assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;

*
o stabilendo o trasferendo entro un anno dalla dichiarazione la propria residenza sul territorio della Repubblica;

*
o mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto la cittadinanza per matrimonio con uno straniero.

Automaticamente:

*
o dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

DOCUMENTAZIONE

Documentazione da produrre in Prefettura:

a) Istanza per l’acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;

b) Atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;

c) Certificato Generale del Casellario Giudiziale;

d) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’istante;

e) Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto, ovvero atto di notorietà qualora l’ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di certificazione penale. In tale atto sostitutivo il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico nel Paese di origine; inoltre, il dichiarante dovrà produrre un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella quale si attesti la "non previsione" del Paese di origine dell’istituto della certificazione penale;

f) Certificato di Stato di famiglia;

g) Copia autentica del passaporto, munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, qualora il documento non contenga indicazioni redatte oltre che in lingua originale anche in inglese o in francese e autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato che lo ha rilasciato

h) Certificato storico di residenza. Se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune;

i) Copia autenticata dei modd. 740 o 101 del triennio antecedente la domanda, ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. L’autentica del mod. 740 dovrà essere eseguita dall’ufficiale delle imposte dirette presso il quale è stato presentato l’originale del modello stesso (solo per acquisto della cittadinanza per residenza sul territorio della Repubblica);

l) Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per acquisto della cittadinanza per residenza sul territorio della Repubblica);

m) Dichiarazione autorizzativa per le competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane accreditate presso lo Stato di appartenenza, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;

n) Estratto dai registri di matrimonio del comune italiano presso il quale è trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio) (solo per acquisto della cittadinanza per matrimonio);

o) Certificato di cittadinanza italiana del coniuge (solo per acquisto della cittadinanza per matrimonio).