Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p..r.
del 12 ottobre 1993, n. 572 e d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis
(diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre
italiano o da madre italiana è italiano.
L’uguaglianza tra l’uomo e la donna.
La volontà di evitare condizioni di apolidia.
Automaticamente:
A domanda:
ha svolto il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
o ha risieduto legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento
della maggiore età.
Per rinuncia:
- da parte dell’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione
per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti
un'altra cittadinanza;
- da parte del cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca
la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista
un’altra cittadinanza;
- al raggiungimento della maggiore età da parte di chi ha conseguito
la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o
riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla
condizione che detenga un’altra cittadinanza.
Automaticamente:
- per arruolamento volontario nell’esercito di uno Stato straniero
o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero
malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante
lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato
servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato
la cittadinanza di quello Stato;
- in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato,
purchè questi detenga o riacquisti un’altra cittadinanza.
A domanda:
*
o prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
*
o assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze
dello Stato anche all’estero;
*
o stabilendo o trasferendo entro un anno dalla dichiarazione la
propria residenza sul territorio della Repubblica;
*
o mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che
ha perduto la cittadinanza per matrimonio con uno straniero.
Automaticamente:
*
o dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza
nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro
lo stesso termine.
Documentazione da produrre in Prefettura:
a) Istanza per l’acquisto della cittadinanza da compilarsi su
un modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura competente
in relazione al luogo di residenza dell’interessato;
b) Atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità;
in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata
dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente
tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità
(nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità
e la maternità del richiedente;
c) Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
d) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione
alla località di residenza dell’istante;
e) Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui
si è risieduto, ovvero atto di notorietà qualora l’ordinamento
del Paese di origine non preveda il rilascio di certificazione
penale. In tale atto sostitutivo il dichiarante dovrà attestare
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali pendenti a suo carico nel Paese di origine; inoltre, il
dichiarante dovrà produrre un’attestazione rilasciata dalla competente
Autorità Consolare nella quale si attesti la "non previsione"
del Paese di origine dell’istituto della certificazione penale;
f) Certificato di Stato di famiglia;
g) Copia autentica del passaporto, munita di traduzione ufficiale
in lingua italiana, qualora il documento non contenga indicazioni
redatte oltre che in lingua originale anche in inglese o in francese
e autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello
Stato che lo ha rilasciato
h) Certificato storico di residenza. Se i Comuni di residenza
legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico
storico per ogni Comune;
i) Copia autenticata dei modd. 740 o 101 del triennio antecedente
la domanda, ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio
delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte
nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della
domanda. L’autentica del mod. 740 dovrà essere eseguita dall’ufficiale
delle imposte dirette presso il quale è stato presentato l’originale
del modello stesso (solo per acquisto della cittadinanza per residenza sul territorio
della Repubblica);
l) Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico
consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine,
da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura
(solo per acquisto della cittadinanza per residenza sul territorio
della Repubblica);
m) Dichiarazione autorizzativa per le competenti autorità del
Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio
conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane
accreditate presso lo Stato di appartenenza, da compilare su modello
prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
n) Estratto dai registri di matrimonio del comune italiano presso
il quale è trascritto il relativo atto (non certificato o copia
dell’atto di matrimonio) (solo per acquisto della cittadinanza per matrimonio);
o) Certificato di cittadinanza italiana del coniuge (solo per acquisto della cittadinanza per matrimonio).