DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394
Capo VI Disposizioni in materia sanitaria
Art. 42 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale)
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di
cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in
avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero,
in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di
condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a
parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze,
allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di
collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche
l'assistenza riabilitativa e protesica.
In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si
intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il
disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla
U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per
tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune
indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo
il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno
rinnovato. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o
annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati
alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono
meno le condizioni di cui al comma 1.
L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34,
comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo
27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a
corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a
carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del
testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per affari.
Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in
alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e
maternità prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e
fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello
stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per
motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto
un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto.
Art. 43 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al
Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie
urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo
unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono
inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale
(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni
sanitarie di elezione.
Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in
regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque
assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le
prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti
indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT
relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero
progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice
deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni
effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini
del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci
erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i
cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3,
del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche
sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente
non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le
prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate
insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il
pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure
concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso
autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al
comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P.
di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione
erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le
procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal
Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge
che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi
internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti
dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto
degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal
Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.
Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le
cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo
unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del
territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati,
strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in
collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
Art. 44 (Ingresso e soggiorno per cure mediche)
Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei
relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo
permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente
documentazione:
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela
dei dati personali.
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale
sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito
cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà
corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni
richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse
sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di
vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per
l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi
previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei
programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.
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