DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394
Capo VII Disposizioni in materia di istruzione diritto allo
studio e professioni
Art. 45 (Iscrizione scolastica)
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine
al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con
riserva.
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il
titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti
al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto:
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che
può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o
superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell'alunno;
del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza;
del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando
comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza
di alunni stranieri.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento
della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali
della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della
lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle
modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni
stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale,
l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali
qualificati.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti
stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le
associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi
di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e
accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione
interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo
studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale
e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e
alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola
primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio
finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi
di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di
scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del
personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva
sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,
direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e
locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono
conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche
e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore
integrazione nella comunità locale.
Art. 46 (Accesso degli stranieri alle università)
In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti
stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri
predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti
stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo,
anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della
cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti
corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università
italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari
di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal
Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque,
subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma
1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e
con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti
amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la
sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le
garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di
studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche
amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i
quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno
forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua
italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in
possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli
stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non
siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza
della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di
frequenza.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati
agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di
profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di
salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di
soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una
sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.
Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la
durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere
ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il
dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per
un anno.
Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli
studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio
di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non
destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i
prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni
previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 39O del 1991. La
condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata
secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi
sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia
per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la
certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata
dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per
l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono
riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti
stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente
documentate, di particolare disagio economico.
Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze
diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità
locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola
secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di
valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o
giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri
sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o
giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata
nell'ordinamento scolastico italiano.
Art. 47 (Abilitazione all'esercizio della
professione)
Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non
superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli
stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università
italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
professionale.
Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento
delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli
albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza
italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque
anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.
Art. 48 (Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero)
La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della
prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è
attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i
quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le
convenzioni internazionali.
Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di
riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche
rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento,
entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.
Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il
termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento,
il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza
al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che,
nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare
l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni.
Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente
previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia
dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle
previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in
materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici
impieghi.
Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio
delle professioni)
I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le
amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione,
conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono
richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115,
e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al
comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro
competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115
del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può
stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale.
Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della
predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali
la stessa deve essere acquisita.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del
riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio
di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.
Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie)
Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli
esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano
per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di
cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il
riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di
cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della
lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.
All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi
professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli
interessati.
I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al
Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque
utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto,
entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)
Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero
della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di
formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio
di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti
esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del
rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'articolo 3,
comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo
parere del Ministero della sanità; il parere negativo non consente
l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione
europea.
Art. 51 (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei
Conti)