Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto datato 16 ottobre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 successivo,
ha emanato un decreto che definisce, per il 1998, i permessi di
soggiorno da rilasciarsi ad integrazione di quanto disposto dal
decreto di programmazione dei flussi già adottato il 24 dicembre
1997.
Il cennato provvedimento di conforma al Documento programmatico
relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, a norma dellart. 3 della legge 6 marzo 1998 n. 40 pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 15/9/1998.
Nellottica di programmazione compatibile con il mercato del lavoro
e con le politiche di integrazione ed in considerazione delle
risultanze della relazione sulla presenza degli stranieri in Italia,
anche in condizione di irregolarità, è stato, infatti, previsto
tale Documento di programmazione, che il completamento del contingente
relativo al 1998 possa essere riservato a lavoratori stranieri
che dimostrino con elementi oggettivi, di essere già presenti
in Italia prima dellentrata in vigore della legge 40/98 e che
possano dimostrare di possedere specifici requisiti.
Tanto premesso, con riserva di più puntuali direttive, anche in
relazione alle concorrenti competenze di altre Amministrazioni,
si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le istruzioni relative
alle disposizioni di immediata applicazione.
Relativamente allart. 1 si evidenzia che per il residuo periodo dellanno in corso viene
consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, anche stagionale o atipico e per lavoro autonomo,
ai cittadini extracomunitari residenti allestero ed a quelli
presenti in Italia, in possesso dei requisiti previsti nello stesso
decreto, entro la quota massima di 38.000 unità aggiuntiva a quella
già fissata con il citato decreto del 24 dicembre 1997.
Pertanto le Questure entro il 15 dicembre, termine ultimo indicato
negli artt. 3, 1 e 5 per la presentazione delle istanze, dovranno accettare le domande
avanzate dagli stranieri, eventualmente utilizzando il sistema
delle prenotazioni, così come effettuato in precedenti occasioni,
accogliendo, compatibilmente con le esigenze organizzative di
ciascuna Questura, le eventuali indicazioni degli stessi richiedenti
circa la data di presentazione dellistanza, corredata dalla prescritta
documentazione. Il giorno in cui è richiesta la prenotazione vale
quale data di presentazione
Nellambito di un tetto massimo di 38.000 persone è stato, inoltre,
previsto, dallart. 2, lingresso, in via preferenziale, a favore di cittadini albanesi,
tunisini e marocchini, in relazione agli accordi bilaterali stipulati
con i rispettivi Paesi.
In particolare, potranno essere chiamati o autorizzati n. 3000
cittadini albanesi, con una riserva di 1500 posti per i lavoratori
che hanno accettato di rimpatriare, dopo aver soggiornato in Italia
a seguito dei noti eventi verificatisi nel corso del 1997. Saranno
altresì chiamati ed autorizzati n. 1500 cittadini marocchini e
1500 tunisini.
Ai precedenti stranieri verrà rilasciato un permesso di soggiorno
con la motivazione e la durata previste dal visto di ingresso.
Ai sensi dellart. 3 del decreto in oggetto la domanda per il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale o atipico,
a tempo determinato e indeterminato può essere presentata dai
cittadini stranieri già presenti in Italia prima del 27 marzo
1998 alla Questura competente per territorio, corredata dalla
documentazione indicata nei punti a) b) e c) dello stesso articolo.
Si sottolinea che, a norma dellart. 6, dovrà essere preliminarmente accertata lidentità dei richiedenti,
mediante esibizione del passaporto o altro documento equipollente,
idoneo ad attestare la nazionalità e la generalità dellinteressato.
Sono, ovviamente, esclusi dalla possibilità di regolarizzare la
propria posizione coloro che, pur essendo stati presenti prima
del 27 marzo 1998 risultano aver lasciato il territorio nazionale
ed esservi rientrati in data successiva, salvo che lallontanamento
sia riconducibile a gravi e documentate esigenze.
Per quanto concerne la prova della presenza in Italia si rappresenta
innanzitutto, che tutti i documenti presentati dovranno avere
data certa antecedente al 27 marzo 1998. Essi potranno consistere
in:
Coloro che potranno dimostrare di essere stati presenti in Italia
in una data molto antecedente a quella del 27 marzo 1998, dovranno
altresì comprovare la continuità di tale presenza fino alla predetta
data.
Relativamente al requisito del possesso di un contratto di lavoro,
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale darà specifiche
istruzioni alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro per
quanto riguarda la verifica dei contratti; lattestazione che
verrà apposta dai predetti uffici sul contratto varrà quale nulla
osta.
In merito alla documentazione circa la sistemazione alloggiativa
si ritiene che la stessa possa consistere nellesibizione di:
Lospitalità potrà essere offerta anche da un cittadino straniero
regolarmente soggiornante, in possesso di regolare contratto di
affitto, o che comunque disponga di idonea sistemazione alloggiativa,
o da un centro di accoglienza.
Lart. 4 del decreto prevede, inoltre, la possibilità di regolarizzazione
a favore degli stranieri che, presenti in Italia prima del 27
marzo 1998, vogliono intraprendere unattività di lavoro autonomo.
Al riguardo, oltre alla prova della presenza in Italia, documentata
con le modalità già indicate, gli stranieri dovranno fornire la
documentazione relativa ai requisiti previsti dallart. 26 del citato Testo Unico.
Laccertamento della sussistenza dei requisiti professionali e
degli altri richiesti per lo svolgimento dellattività indicata
dallo straniero verrà effettuato dagli organi competenti (Camera
di Commercio, Comuni, Ordini professionali ecc.) attraverso il
rilascio di appositi nulla-osta.
Per quanto concerne la sistemazione alloggiativa, si richiama
quanto già indicato precedentemente, mentre il requisito relativo
alle capacità economiche, oltre alla dimostrazione di possedere
il reddito previsto dallart. 26 comma 3 del Testo Unico, lo straniero dovrà essere in possesso
anche delle risorse concernenti per lattività da intraprendere.
Da tale requisito si prescinde per lattività di commercio ambulante,
mentre, in attesa che il Ministero dellIndustria provveda a quantificare
le risorse necessarie per ciascuna attività, di cui si darà conto
in successiva circolare, le Questure accetteranno le domande con
riserva di esame da effettuarsi sulla scorta delle indicazioni
che saranno fornite dal suddetto Dicastero.
Lart. 5 del decreto stabilisce la possibilità che venga richiesto,
entro il 15 dicembre, il rilascio di permessi di soggiorno per
ricongiungimento familiare, al di fuori dei limiti quantitativi
previsti dallart. 1, a favore dei cittadini extracomunitari già presenti in Italia
prima del 27 marzo 1998 purché sussistano le condizioni ed i requisiti
richiesti dallart. 29 del Testo Unico.
Al riguardo, si attira lattenzione sulla circostanza che il ricongiungimento
familiare potrà essere richiesto non solo con cittadino straniero
già regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno
di cui allart. 28 commi 1e 2 del Testo Unico, ma anche con il familiare che abbia
ottenuto un permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad
un anno, beneficiando della regolarizzazione prevista dal presente
decreto.
Viene inoltre subordinato, dallart. 6 del decreto in oggetto, il rilascio dei permessi di soggiorno,
oltre che alla verifica dei presupposti indicati negli articoli
precedenti, allesibizione di passaporto o altro documento equipollente,
ivi compresa lattestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza
Diplomatica o Consolare in Italia del Paese di appartenenza.
Si rappresenta, infine, che sono esclusi dallapplicazione del
decreto in oggetto, i cittadini extracomunitari per i quali lingresso
o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti,
salvo i casi di revoca, perché espulsi o segnalati in base a Convenzioni
o accordi, ai fini del respingimento o non ammissione, o perché
suscettibili di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza
nazionale, ovvero per i motivi di cui allart. 13 comma 2, lettera c), del Testo Unico.
Tenuto conto delle diverse categorie di destinatari del decreto
e della necessità di garantire pari opportunità per tutti i richiedenti,
il rilascio dei permessi di soggiorno avverrà dopo una prima verifica,
a livello nazionale, del numero dei vari tipi di richieste presentate
o delle prenotazioni. Si fa pertanto riserva di ulteriori istruzioni
in merito, che saranno concertate con le altre amministrazioni
interessate.
Pertanto, ciascuna Questura, solo successivamente, rilascerà i
permessi di soggiorno, utilizzando un criterio temporale, in base
alla data di presentazione o prenotazione.
Poiché, peraltro, il soggiorno per motivi di coesione familiare
non è soggetto ai limiti di quota, i permessi di soggiorno per
tali motivi potranno essere rilasciati, indipendentemente dai
criteri temporali di cui sopra.
Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di regolarizzazione
si suggerisce lopportunità di allestire, in ciascuna Provincia,
in collaborazione con gli altri Uffici periferici dei Dicasteri
interessati alla regolarizzazione, sportelli polifunzionali per
riunire in una stessa area gli operatori competenti alle diverse
fasi della procedura.
Tale iniziativa, concordata anche con il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, e già utilizzate in consimili circostanze,
rappresenta infatti un utile strumento per favorire la contestualità
delle decisioni mediante lapporto contemporaneo delle singole
Amministrazioni a diverso titolo competenti, e rappresenta una
proficua ipotesi di lavoro che si auspica possa essere utilmente
dalle SS.LL. nellattuazione delle procedure di regolarizzazione
dei cittadini extracomunitari.
Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. si resta
in attesa di assicurazione, con preghiera di segnalare eventuali
emergenze, anche al fine di ulteriori indicazioni di cui si fa
riserva.
Con la circostanza, si precisa che, essendo soppresso il limite
biennale al rilascio di permessi di soggiorno per motivi di studio
agli studenti universitari fuori corso, e non essendo ancora in
vigore il regolamento di attuazione del testo unico qui in argomento,
i permessi di soggiorno in questione possono essere rilasciati,
a richiesta degli interessati e previa verifica dei requisiti
di studio prescritti, senza tener conto del limite predetto, anche
se nel frattempo, sia stato adottato un provvedimento negativo.