il Manifesto - 18 Settembre 1997

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Terroristi o stragisti

La possibilità di concedere o meno l'indulto agli ex terroristi costituisce un problema di ordine strettamente giuridico; occorre, cioè, evitare di piegare questo istituto al soddisfacimento di interessi partitici contingenti, dovendosi, piuttosto, accertare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per la remissione della sanzione.

La ragione giustificatrice dell'indulto va correttamente individuata in eccezionali ed irripetibili motivi di opportunità politica e/o di pacificazione sociale, quando si tratti di reati politici commessi in periodi patologici della storia del paese, caratterizzati da profondi sconvolgimenti sociali e dopo il ritorno alla normalità. E' indubitabile che, sotto il profilo storico-sociale, gli ani 70 abbiano rappresentato un'irripetibile situazione di eccezionalità; ciò è dimostrato anche dall'improvviso fiorire di numerose norme penali connotate dal carattere della illiberalità, volte ad arginare il fenomeno terrorista e tristemente passate alla storia come la legislazione dell'emergenza: ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge n.15 del 1980, rischiava una custodia preventiva pari a 10 anni e otto mesi l'imputato di un delitto a fine terroristico o eversivo dell'ordine democratico ovvero d'uno dei delitti previsti dagli articoli 416 cp e 165 ter; a chiamarla col suo nome, si trattava di pena anticipata, di misura di sicurezza extra legem. Norme simili, inutile dirlo, diseducano non soltanto il popolo ma anche gli operatori del diritto, convalidando usi obliqui del mezzo: se non si possono condannare, almeno teniamoli dentro. Soltanto nel 1984 la misura massima della custodia in carcere, nei casi più gravi, scenderà a 6 anni. Questa tendenza forcaiola del legislatore dell'epoca fu, tra l'altro, condivisa dal popolo, che espresse parere favorevole ad una dura detenzione preventiva in carcere con due referendum (11 giugno 1978 e 17 maggio 1981).

Come è evidente, la situazione attuale è completamente diversa. Occorre perdonare gli ex terroristi attualmente in carcere per molte ragioni, ma soprattutto perché: a) le diagnosi criminologiche consentono di affermare che commisero reati di eversione per precisare finalità politiche, legate ai rapporti di forza esistenti in quel dato momento storico; b) hanno già scontato gran parte della pena: si tratta semplicemente di condonare la pena residua o di commutarla in un'altra specie di pena stabilita dalla legge: c) non sussistono, attualmente, ragioni storico-giuridiche per continuare a detenere in carcere gli autori di reati commessi in un periodo di travagliati mutamenti istituzionali, dove si trattava di segnare il passaggio dal precedente Stato "autoritario" ad uno stato democratico-partecipativo. Non so quanto si possa sostenere la legalità di un indulto concesso ai terroristi "neri", braccio armato di un potere democristiano "autoritario" ed onnivoro; sembra che si continui a fare confusione su questi temi, utilizzati, purtroppo, dalla destra per ragioni più o meno demagogiche, celebrative ed elettoralistiche.

Massimiliano Di Pirro Tivoli (Roma)

risponde - ANDREA COLOMBO

C ARO Di Pirro, essendo pienamente d'accordo con tutta la tua lettera tranne l'ultimo paragrafo intervengo solo sul punto di dissenso, cogliendo l'occasione per tentare una volta per tutte di fare chiarezza su questo controverso argomento.

Si può adoperare per il terrorismo nero quel concetto di "specifica fase storica" certamente valido per la lotta armata di sinistra? A mio avviso sì, per quanto riguarda quel tanto (o quel poco) di terrorismo diffuso di destra, Nar, Terza posizione, ecc.

E' sin troppo ovvio che non c'è alcun parallelismo tra un fenomeno che affondava comunque le radici in una lunga fase di strenuo conflitto sociale e uno al contrario del tutto staccato (con l'eccezione di Reggio) da qualsiasi movimento sociale di massa. Il discorso è un altro. Il terrorismo nero ha rappresentato negli anni '70 un caso perfetto di "reazione" non priva di componenti imitative, particolarmente vistose nel caso dei Nar. Dunque nessuna assurda assimilazione di due questioni del tutto diverse e spesso opposte. Ma certo la coscienza che l'estremismo nero rientra, a modo suo, nella vicenda del durissimo scontro sociale che fu combattuto allora in Italia.

Il discorso ovviamente non riguarda, e per diversi ordini di motivi, lo stragismo, tanto più se spalleggiato da corpi dello stato più o meno "deviati". Il problema è che di stragisti riconosciuti nelle galere ce ne sono pochini e i più noti, Mambro e Fioravanti, sono stati condannati dopo un processo al cui confronto casi che, siamo soliti denunciare come indignati o come esempi degni dell'inquisizione, svettano quali esempi di diritto e garanzie assicurate. Prima ancora di disquisire sull'opportunità di concedergli l'indulto chiunque abbia a cuore la giustizia o anche solo la punizione dei suddetti stragisti dovrebbe darsi da fare per ottenere la revisione di quello scandaloso processo.

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