Il Manifesto - 27.12.97
Tra i poteri del capo dello stato rientra anche quello di concedere la grazia, che può però essere esercitato solo nei casi in cui sia già stata pronunciata una condanna definitiva e si ritenga che non sia più opportuno per il condannato stesso, far eseguire in tutto o in parte la pena detentiva. Si tratta perciò di un provvedimento concesso "ad personam" dal presidente della repubblica. Non è però il presidente a decidere nel merito, poiché su ciascun singolo caso viene condotta un'istruttoria da parte del ministero di grazia e giustizia, che poi segnala alla presidenza il proprio parere in merito alla concessione o meno della grazia. Diverso dalla grazia, anche se simile, è l'indulto (o condono) istituto che si basa sull'estinzione della pena e che riguarda generalmente una pluralità di soggetti. C'è, infine, l'amnistia. In questo caso il beneficio opera sull'estinzione del reato e non della pena, e comporta di fatto una rinuncia da parte dello stato ad accertare se un certo fatto si sia o meno svolto, se una persona abbia o no commesso un reato.