il Manifesto - 29 luglio 1997

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INDULTO

Gli otto articoli della legge

Ai condannati all'ergastolo per fatti di lotta armata, pena ridotta a 21 anni, a quelli con condanna inferiore, pena ridotta della metà. E' escluso il reato di strage. E per i rifugiati all'estero, nessuna prescrizione

Ecco i principali elementi contenuti nella legge sull'indulto, che si compone di 8 articoli:

Art. 1. E' concesso l'indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventuno; b) le pene detentive teporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci, della metà negli altri casi; c) è interamente condonata la pena relativa al reato di banda armata o associazione sovversiva, quando non vi sia stata altra condanna per reati specifici; negli altri casi la pena per i suddetti reati di banda armata o associazione sovversiva è condonata della metà; d) le pene pecuniarie, sole e congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate; e) le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate.

Art. 2. L'indulto non si applica se dalla commissione dei reati stessi sia derivata la morte.

Art. 3. L'indulto si applica sul cumulo delle pene anche se stabilito dalla legge 18 febbraio 1987, n. 34.

Art. 5. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto della stessa natura per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due.

Art. 6. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, siano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.

Art. 7. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1989.

Art. 8. L'indulto si applica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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