La Repubblica - 29.07.97
Il testo integrale della legge sull'indulto
Testo unificato delle proposte di legge in materia di indulto ai condannati per reati di terrorismo
Art. 1.
(Indulto)
1. E' concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:
a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella di reclusione per anni ventuno;
b) le pene detentive temporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione, della metà negli altri casi.
c) è interamente condonata la pena relativa al reato di banda armata od associazione sovversiva, quando non vi sia stata altra condanna per reati specifici; negli altri casi la pena erogata per i suddetti reati di banda armata od associazione sovversiva, è condonata della metà;
d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate;
e) le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte l'indulto, sono interamente condonate.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive)
1. L'indulto di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, se dalla commissione dei reati stessi sia derivata la morte.
Art. 3.
(Applicazione dell'indulto)
1. L'indulto di cui all'articolo 1 della presente legge si applica sul cumulo delle pene, anche se stabilito dalla legge 18 febbraio 1987, n. 34.
Art. 4.
(Applicazione dell'indulto in caso di continuazione del reato)
1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto di cui all'articolo 1 della presente legge, determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.
Art. 5.
(Revoca dell'indulto)
1. L'indulto di cui all'articolo 1 è revocato dal diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto della stessa natura per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due.
Art. 6.
(Computo dei periodi di scarcerazione)
1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, siano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì nell'ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del procedimento.
Art. 7.
(Termine di efficacia)
1. L'indulto di cui all'articolo 1 ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1989.
Art. 8
(Termine di applicazione)
1. L'indulto di cui all'articolo 1 si applica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(29 luglio 1997)