S E N Z A  F R O N T I E R E  S E N Z A  P A D R O N I

LEGGE NAPOLITANO-TURCO-PRODI SULL’IMMIGRAZIONE

 

TITOLO UNO: PRINCIPI GENERALI

 

1) ambito di applicazione

 

1.1 Si applica agli stranieri non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi

1.2 Si applica ai cittadini appartenenti all’Unione Europea solo se sono norme più favorevoli

1.4 Le Regioni vi si devono adattare

1.6 Il decreto attuativo deve essere votato entro 180 giorni

 

2) diritti e doveri dello straniero

 

2.2 Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti civili di un italiano salvo che questa legge o le convenzioni internazionali dicano diversamente

2.4 Parità per i diritti giurisdizionali, tutela degli interessi, accesso ai pubblici servizi

2.7 Ci possono essere norme più favorevoli dettate dalla contrattazione con alcuni stati che cooperano con l’Italia per prevenire o limitare l’immigrazione

 

3) politiche migratorie

 

3.1 Il Presidente del Consiglio consigliato da vari enti, dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, dalle associazioni maggiormente attive, predispone ogni tre anni il Documento Programmatico. Autorità assoluta del Pres.della Repubblica e del Governo. Verifica annuale.

3.3 Il Documento indica le linee generali d’azione

3.4 Annualmente vengono fissate le quote massime di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti.

3.5 Per alloggi ed integrazione la disciplina è regionale

3.6 Vengono istituiti i Consigli Territoriali per l’Immigrazione (Pres. Consiglio e Min.Interni) in cui sono rappresentati: amministrazioni locali, sindacati lavoratori e datori, gli enti attivi sul territorio.

 

TITOLO DUE: INGRESSO,SOGGIORNO,ALLONTANAMENTO

 

4) ingresso

 

4.1 E’ consentito l’ingresso solo con passaporto e con visto d’ingresso, salvo casi previsti, e attraverso le frontiere

4.2 Il visto è rilasciato dai consolati italiani. Se non superano i tre mesi vanno bene anche i visti rilasciati da altri consolati con cui l’Italia si è accordata. Per il reingresso basta il Permesso e fare comunicazione all’autorità di frontiera. Il diniego deve essere motivato.

4.3 L’Italia farà entrare anche lo straniero di passaggio che dimostri con documentazione: scopo, condizioni del soggiorno, disponibilità di mezzi di sussistenza (che sono indicati dal Min. dell’Interno sulla base delle indicazioni del documento di programmazione). Non entrerà chi è considerato minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

4.4 Ci sono Visti per breve durata, fino a 90 giorni, e Visti di lunga durata che abbisognano del rilascio di un Permesso di soggiorno in Italia.

4.6 Sono respinti alla frontiera chi è stato espulso e non ha fatto passare il periodo indicato, chi è stato segnalato alle altre frontiere per gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale, tutela delle relazioni internazionali

5) permesso di soggiorno

 

5.2 Il Permesso di soggiorno deve essere richiesto secondo le modalità del regolamento d’attuazione, al questore della provincia entro otto giorni dal suo ingresso in Italia. Per turismo, giustizia, attesa di emigrazione, funzioni di culto, soggiorni in case di cura o istituti civili e religiosi, ci penserà il Regolamento d’attuazione.

5.3 La durata del permesso di soggiorno sarà uguale a quella del Visto d’ingresso ma non superiore a: 3 mesi per affari, turismo, visite; 6 o 9 mesi per lavoro stagionale; 12 mesi per frequentare corsi di studio o formativi, ma è rinnovabile; 24 mesi per lavoro autonomo o per contratti a tempo indeterminato e per ricongiungimenti; per altri casi si vede di volta in volta.

5.4 La domanda per il rinnovo va presentata al Questore almeno trenta giorni prima. Non può essere rinnovato per più del doppio del tempo iniziale.

5.5 Se decadono le condizioni per l’ingresso e il soggiorno il permesso non viene rinnovato e addirittura viene revocato (nel caso perda il posto di lavoro può restare un anno, salvo che per lavori stagionali).

 

6) facoltà e obblighi inerenti al soggiorno

 

6.1 Il permesso per motivi di studio può essere convertito in permesso di lavoro nell’ambito delle quote, gli altri permessi possono essere utilizzati per le altre attività consentite.

6.3 Lo straniero che senza giustificato motivo non esibisce i documenti richiesti alle autorità di p.s., c’è l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino ad 800.000

6.4 Per la verifica delle condizioni relative al rilascio del permesso, l’autorità di p.s. può richiedere prove circa la disponibilità di un reddito sufficiente a sé e ai famigliari conviventi.

6.6 Le variazioni di domicilio devono essere comunicate al Questore della Provincia

6.7 Verrà rilasciato un documento di identificazione per stranieri non valido per l’espatrio

6.8 Contro ai provvedimenti dell’art.5 e 6 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

7) carta di soggiorno

 

7.1 Lo straniero che risieda da cinque anni per un motivo che consenta un numero illimitato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente, può chiedere la Carta di Soggiorno per sé e per i conviventi.

7.2 La Carta può essere richiesta da coniuge, figlio minore o genitore conviventi di un cittadino dell’Unione Europea

7.3 La Carta non viene rilasciata per chi è disposto al giudizio per delitti art. 380 c.p. e 381 c.p.(non colposi), se c’è stata sentenza di condanna, anche non definitiva, viene revocata. Se non ricorrono i limiti per l’espulsione, può essere concesso il Permesso di soggiorno. Si può ricorrere al tribunale amministrativo regionale.

7.4 Chi ha la Carta può rientrare in Italia senza visto; accedere ai servizi della pubblica amministrazione; esercitare l’elettorato locale.

7.5 Chi ha la Carta può essere espulso per via amministrativa solo per gravi motivi (ordine pubblico e sicurezza nazionale)

 

8) respingimento

 

8.1 Viene respinto chi non ha i requisiti

8.2 Chi non passa dai valichi normali e viene catturato subito dopo e che per motivi di salute viene portato in un ospedale

8.3 Il vettore di straniero respinto deve riprenderselo in carico

8.4 Queste norme non si applicano per asilo politico, rifugiati, motivi umanitari.

 

9)potenziamento controlli di frontiera

 

9.4 In vista di un potenziamento e coordinamento informatico delle prefetture e in genere del Ministero degli Interni, possono essere ceduti gratuitamente beni immobili e apparecchiature a paesi terzi che collaborino con l’Italia.

 

10) disposizioni contro l’immigrazione clandestina

 

10.1 Chi compie reati atti a favorire l’immigrazione clandestina è punito fino a tre anni con multa fino a 30 milioni

10.2 Attività di soccorso e assistenza umanitaria a stranieri non regolari non costituisce reato

10.3 Se il favoreggiamento è compiuto per lucro, da tre o più persone ecc. le pene sono dai quattro ai dodici anni e multe dai trenta milioni. Per sfruttamento della prostituzione o di minori dai cinque ai quindici anni e dai 50 milioni

10.5 Chiunque per trarre ingiusto profitto dagli illegali, favorisca la loro permanenza, pena fino a quattro anni e fino a 30 milioni

 

11) espulsione amministrativa

 

11.1 Il Min. degli Interni può espellere, anche lo straniero non residente in Italia, per motivi di ordine pubblico o sicurezza

11.2 Il Prefetto espelle: chi si è sottratto ai controlli di frontiera, non ha chiesto il permesso di soggiorno, appartiene alle categorie della legge 3/8/88 art.2. Il decreto va motivato.

11.4 Il Questore interviene accompagnando alla frontiera quando: pur essendo espulso si trattiene nel territorio oltre il lecito; per art. 11.1; se lo straniero appartiene a una delle categorie dell’art. 2 della legge de l3/8/88

11.5 Viene accompagnato alla frontiera qualora si ritenga che possa sottrarsi all’ordinanza.

11.6 Negli altri casi l’intimazione ha quindici giorni per essere rispettata

11.8 Contro il decreto di espulsione può essere presentato ricorso al pretore entro cinque giorni. Se c’è stato allontanamento immediato il termine è di trenta giorni presso il consolato italiano

11.11 Contro il 11.1 il tribunale competente è quello del Lazio

11.12 Lo straniero è rinviato allo stato di appartenenza o a quello di provenienza

11.13 Chi è espulso può rientrare solo con decreto del Min. dell’Interno. In caso di trasgressione c’è l’arresto da due a sei mesi.

11.14 Dopo cinque anni, salvo diversamente indicato, si può comunque rientrare.

11.15 Le disposizioni 11.5 non si applicano a chi può dimostrare di essere stato in Italia prima dell’entrata in vigore di questa legge. Si attuerà il 12.1

 

12) esecuzione dell’espulsione

 

12.1 Se per motivi di soccorso o altri non si può ricorrere all’accompagnamento alla frontiera, lo straniero verrà trattenuto in uno dei centri appositamente costruiti.

12.2 In questi centri è garantita la dignità e l’assistenza, nonché la libertà di corrispondenza anche telefonica

12.4 Il pretore deve convalidare il provvedimento del questore entro quarantotto ore, pena l’invalidità.

12.5 La permanenza nel centro è al massimo di 20 gg., prorogabili di altri 10.

12.6 Si può ricorrere in Cassazione, ma l’esecuzione della misura non è sospesa.

12.7 I centri sono vigilati dalla forza pubblica

 

13) espulsione per motivi di sicurezza

 

13.1 Il giudice può disporre l’espulsione per condanne previste dagli art. 380 e 381 c.p., sempre che risulti socialmente pericoloso

 

14) espulsione sostitutiva alla detenzione

 

14.1 Il giudice può sostituire la detenzione inferiore ai due anni, con l’espulsione non inferiore ai cinque anni

14.2 L’espulsione è eseguita dal Questore anche se la sentenza non è irrevocabile.

 

15) diritto di difesa

 

15.1 Tramite una rappresentanza italiana è concessa l’autorizzazione a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario ad atti che richiedano la presenza dell’imputato

 

16) disposizioni di carattere umanitario

 

16.1 Se nel tentativo di sfuggire ad organizzazioni criminali che lo sfruttavano lo straniero incorre in seri pericoli, gli si può dare un particolare permesso di soggiorno, a parte che accetti di collaborare e lo si avvia a particolari programmi sociali stabiliti dal regolamento di attuazione

16.4 Questo permesso ha validità di 6 mesi, salvo diverse indicazioni, e può essere rinnovato per un anno o anche di più. Naturalmente in caso di non adeguato comportamento, può essere revocato.

16.6 Lo stesso permesso può essere dato ad un minore che abbia finito di scontare in carcere la sua pena.

 

17) divieti di espulsione e di respingimento

 

17.1 In nessun caso ci può essere espulsione verso stati dove lo straniero possa venire perseguito

17.2 Salvo che per i casi di grave ordine pubblico o sicurezza dello stato, non si possono espellere: i minori, tranne che per accompagnare un genitore; chi ha un permesso di soggiorno, tranne che per l’art.7; stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado; donne in gravidanza o nei sei mesi successivi

 

18) misure straordinarie di accoglienza per motivi speciali

 

18.1 Ci possono essere deroghe a questa legge per casi di guerra, calamità, gravi esigenze umanitarie.

 

TITOLO TRE: DISCIPLINA DEL LAVORO

 

19) determinazione dei flussi d’ingresso

 

19.1 Nell’ambito delle quote prefissate verranno fissate quote preferenziali per Stati con cui i Min degli Affari Esteri, del Lavoro, della Prev.Sociale, abbiano stipulato accordi di collaborazione

19.3 E’ a carico degli stati esteri, la creazione di apposite liste in cui si specifichino mansioni, scolarità ecc.

19.4 Il regolamento di attuazione prevede la creazione di una banca dati informatizzata

 

20) lavoro subordinato

 

20.1 Il datore di lavoro che vuole assumere uno straniero non residente in Italia può rivolgersi alle apposite liste di collocamento oppure fare una richiesta nominativa all’ufficio periferico del ministero del lavoro

20.2 Il datore deve consegnare idonea documentazione circa l’alloggio dello straniero.

20.8 Il datore che occupa persone non in regola è punito con l’arresto da tre mesi a un anno, o con l’ammenda da due a sei milioni.

 

21) prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro

 

21.1 Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, può farsi garante dell’ingresso di un’altra persona, sempre che possa dimostrare di poter fornire copertura per ciò che riguarda alloggio, sostentamento e assistenza sanitaria, sempre nell’ambito delle predette quote. Verrà rilasciato il permesso di un anno per poter trovare lavoro.

21.2 Queste garanzie possono essere date anche da regioni, enti locali, associazioni professionali e sindacali, enti ed associazioni operanti nel campo dell’immigrazione da almeno tre anni, che abbiano i requisiti richiesti, da definirsi con il regolamento del Min.Solid.Sociale, in concerto con Min.Interno e Lavoro.

21.3 Le modalità di garanzia saranno definite dal Regolamento di attuazione

 

22) lavoro stagionale

 

22.1 Si applica la stessa procedura dell’art. precedente, ma con tempi differenti

22.4 Il lavoratore stagionale che rientra nel suo paese entro i termini prefissati avrà precedenza nelle liste dell’anno successivo

 

23) previdenza ed assistenza per i lavoratori stagionali

 

23.1 Assicurazione per invalidità e vecchiaia, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione contro le malattie, assicurazione di maternità

23.2 Al posto dell’assegno per il nucleo familiare e l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, dovrà versare (gli stessi soldi) all’INPS

23.5 I contributi per invalidità e vecchiaia possono essere trasferiti all’istituto del paese di origine, liquidati all’atto del rientro in detto paese, ricostruita la posizione in Italia.

 

24) ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

24.1 E’ consentito solo per quei lavori il cui esercizio non è riservato ad italiani od a cittadini europei

24.3 Deve dimostrare di avere una situazione alloggiativa e una fonte di reddito sufficiente proveniente da fonti lecite, o corrispondente garanzia

24.6 Il regolamento di attuazione fisserà le metodologie

 

25) ingresso per lavoro in casi particolari

 

25.1 Il regolamento di attuazione fisserà i criteri per le seguenti categorie: dirigenti o personale specializzato, lettori universitari, ricercatori e professori universitari, traduttori e interpreti, collaboratori familiari che si trasferiscano in Italia per seguire i loro datori, se hanno già esercitato da un anno nell’altro paese, periodi di formazione professionale, lavoratori marittimi, dipendenti di ditte che si trasferiscono in Italia, lavoratori di circhi, personale artistico, personale per locali di intrattenimento, sportivi professionisti, giornalisti, ricercatori o scambi "alla pari".

 

TITOLO 4: UNITA’ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

 

26) diritto all’unità familiare

 

26.1 Il diritto è riconosciuto agli stranieri con carta di soggiorno o con permesso di soggiorno non inferiore ad un anno

26.2 Ai famigliari stranieri di cittadini italiani o di paesi dell’Unione Europea si applicano le normative più favorevoli

26.3 Priorità di superiore interesse è la Convenzione sui diritti del fanciullo

 

27) ricongiungimento famigliare

 

27.1 Può essere richiesto il ricongiungimento per: coniuge, figli minori a carico, genitori a carico, parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro.

27.3 Salvo che si tratti di rifugiato, il richiedente deve dimostrare di avere un alloggio con i requisiti minimi (se la persona da ospitare ha meno di 14 anni ci deve essere l’assenso del proprietario della casa) e un reddito annuo pari ad un "assegno sociale" per ogni persona di cui si chiede il ricongiungimento.

27.6 Tranne che per l’art. 4.6, è consentito l’ingresso al genitore di un minore regolarmente soggiornante, ma deve entro un anno dimostrare i requisiti dell’ art. 27.3

27.7 La domanda deve essere presentata alla Questura della provincia di residenza e il Questore deve dare risposta; dopo 90 gg. si intende accettata.

 

28) permesso di soggiorno per motivi familiari

 

28.1 E’ concesso a chi entra per ricongiungimento; allo straniero che si è sposato con un cittadino italiano, europeo o regolarmente soggiornante; al familiare straniero (?!?); al genitore straniero di minore italiano residente in Italia.

28.2 Questo permesso consente l’accesso ai servizi assistenziali, a corsi di studio o formazione, l’iscrizione alle liste di collocamento.

28.3 La durata è strettamente legata al permesso di soggiorno del famigliare (se il cittadino è europeo o ha la Carta di soggiorno, anche al famigliare viene concessa la Carta).

28.6 Contro il diniego del nulla osta per il ricongiungimento è ammesso ricorso al pretore del luogo in cui si risiede.

 

29) disposizioni a favore dei minori

 

29.1-3 Fino a 14 anni si è segnati sul permesso di soggiorno del genitore, dopo viene concesso il permesso per motivi familiari fino ai 18 anni. In casi gravi di salute o psicofisici, il tribunale dei minori può consentire l’ingresso di un familiare, per tempo determinato, anche al di fuori della legge.

 

30) minori affidati

 

30.1 I permessi concessi ai neo diciottenni dell’art. 29 o ai minori affidati, possono non rientrare tra quelli programmati dalle quote.

 

31) comitato per i minori stranieri

 

31.1 Per vigilare sulle condizioni dei minori soggiornanti è istituito un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da rappresentanti dei diversi ministeri statali, delle Anci e delle Upi, delle org. magg. rapp. Che si occupano dei problemi della famiglia.

 

TITOLO 5: DISP. SANITARIA, ALLOGGIO, ISTRUZIONE…

 

32) assistenza per gli iscritti al S.s.n.

 

32.1-2 Tutti i lavoratori hanno praticamente l’obbligo di iscriversi al S.s.n. e il diritto di beneficiarne.

32.4 Gli studenti o "alla pari" possono iscriversi versando una quota forfettaria.

 

33) assistenza per i non iscritti alle S.s.n.

 

33.1 Chi non è iscritto è tenuto a pagare secondo le tariffe regionali

33.3 Chi non è regolarmente soggiornante è comunque curato per problemi urgenti od essenziali

33.5 Non c’è, per il curante, l’obbligo di segnalazione all’autorità, se non per i casi per cui sia necessaria la segnalazione anche per un cittadino italiano.

 

34) ingresso e soggiorno per cure mediche

 

34.1 Tranne che per i casi di programmi umanitari, è concesso l’ingresso per cura ad un paziente e ad un suo accompagnatore, dopo una debita richiesta che documenti anche la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e il deposito di una somma cauzionale per l’intervento.

 

 

35) attività professionali

 

35.1 Entro un anno da questa legge e secondo il regolamento di attuazione (?), è consentito ai regolarmente soggiornanti in possesso dei titoli di studio opportuni, di iscriversi agli Ordini e ai Collegi professionali.

35.3 Scaduto il termine dovranno iscriversi nell’ambito delle quote.

 

36) istruzione

 

36.1 Per i minori vige l’obbligo scolastico.

36.3 La comunità scolastica promuove la tutela della cultura e della lingua d’origine.

36.6 E’ lasciato ad un regolamento da farsi, la parificazione e il riconoscimento dei titoli di studio.

 

37) accesso ai corsi universitari

 

37.2 E’ lasciata all’autonomia scolastica l’entità delle quote riservate a studenti stranieri, in accordo con facoltà straniere

37.3 Modalità riguardo a visti e permessi, coperture economiche, rinnovi, borse di studio, sono lasciati ad un regolamento d’attuazione.

37.4 Il numero massimo di questi visti è fissato dal Min. Interni e dal Min. Università.

 

38) centri di accoglienza, abitazioni

 

38.1 Le Regioni, in collaborazione con Province e Comuni, associazioni e volontariato, predispongono centri d’accoglienza per regolarmente soggiornanti. Il sindaco, può consentire la permanenza anche ai non in regola, ferme restando le norme sull’allontanamento.

38.2 Sono le Regioni a fissare i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente finanziamenti e convenzioni con privati.

38.3 Si intende per Centro di Accoglienza, la struttura alloggiativa che, anche gratuitamente, provvede alle esigenze alloggiative ed alimentari e, ove possibile, formative e assistenziali, per lo straniero impossibilitato a provvedervi personalmente.

38.6 Gli stranieri provvisti di Carta o di Permesso di soggiorno hanno diritto di accedere, a parità con i cittadini italiani, all’edilizia residenziale pubblica.

 

39) assistenza sociale

 

39.1 Per i provvisti di Carta o di permesso (almeno un anno) c’è l’equiparazione ai cittadini italiani per la fruizione delle prestazioni previste per sordomuti, ciechi, invalidi, ecc.

 

40) misure di integrazione sociale

 

40.1 Stato, regioni, province e comuni, in collaborazione con associazioni di stranieri e organizzazioni selezionate secondo il regolamento d’attuazione, oltre che con autorità e enti pubblici e privati dei paesi di origine, favoriscono attività volte all’integrazione anche culturale degli stranieri.

 

 

41) discriminazioni

 

41.1 Costituisce atto discriminatorio ogni comportamento che, direttamente od indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’origine, la religione, che abbia lo scopo o l’effetto di compromettere l’esercizio o il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

 

42) azione civile contro la discriminazione

 

42.1 Il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole o rimuoverne gli effetti.

42.2 La domanda si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del pretore.

42.6 Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale. Si applicano gli art. 737,738, 739 del c.p.c.

42.9 Lo straniero ricorrente può produrre come prova anche statistiche

42.10 Se è un datore di lavoro a porre in atto comportamenti discriminatori, il ricorso può essere presentato anche dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

42.13 Le Regioni, in collaborazione con province, comuni e associazioni, predispongono centri di osservazione, informazione ed assistenza legale.

 

43) fondo nazionale per le politiche migratorie

 

43.1-2 Viene costituito questo fondo a carico dello stato e a cui possono contribuire i privati.

 

44) commissione per le politiche di integrazione

 

44.1 Questa commissione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Sociali. Deve monitorare l’attuazione delle politiche per l’integrazione e formulare proposte.

44.3 La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento Affari Sociali, Min. Interno, Min. Lavoro, Min. Sanità, Min.Pubblica Istruzione, e da un massimo di dieci esperti nominati con decreto del Consiglio dei Ministri. Il presidente è scelto tra i professori universitari di ruolo.

 

45) disposizioni per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea

 

45.1 Il governo è delegato ad emanare, entro un anno, un decreto legislativo riguardante la disciplina dell’ingresso, del soggiorno e dell’allontanamento dei cittadini membri di stati appartenenti all’Unione Europea.

 

 

 

 

 

 

 

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