Documento ufficiale sugli accordi di Schengen proveniente dal Governo del Belgio
GLI ACCORDI DI SCHENGEN

L’Europa è un immenso spazio di libertà che si costruisce poco alla volta. Il Grande Mercato dell’Unione europea, come è noto, ha aperto le frontiere a capitali, merci e servizi. Gli Accordi di Schengen puntano ad instaurare la libera circolazione delle persone tra la maggior parte degli stati membri: Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. Danimarca, Finlandia e Svezia hanno chiesto ugualmente la loro adesione

A partire dal 1° gennaio 1995 il Belgio, che ha giocato un ruolo di primo piano nell’integrazione europea, esercita la presidenza di Schengen.

DIECI ANNI DI NEGOZIATI

La Germania propose dodici anni fa alla Francia di siglare un accordo bilaterale per ridurre i controlli di frontiera. Il 13 luglio 1984 un accordo franco-tedesco fu firmato. I paesi del Benelux si sono aggiunti a quest’accordo. Il 14 guigno 1985 i cinque paesi firmano l’accordo di Schengen, dal nome del piccolo villaggio lussemburghese. Con quest’accordo, si comincia a mettere in opera la soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Cinque anni di negoziati furono necessari per arrivare ad una posizione comune sulle concrete misure di accompagnamento, indispensabili al mantenimento della sicurezza. Negli anni seguenti, 5 altri paesi della Comunità europea aderiscono all’iniziativa: l’Italia nel 1990, Spagna e Portogallo nel 1991, la Grecia nel 1992 e l’Austria nel 1995. La Danimarca sta per vedere accettato il principio della sua adesione.

GLI ACCORDI DI SCHENGEN E LA COSTRUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

Il fatto che questa iniziativa si sia sviluppata a cinque e non in tutta la Comunità europea ha permesso una “ricerca in laboratorio” su soggetti delicati che riguardano le competenze nazionali, Affari esteri, Affari interni e Giustizia. In effetti, le decisioni “europee” in questa materia non sono prese a livello della Commisione e del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, ma in un quadro intergovernativo che richiede l’unanimità per ciascuna decisione.

Le decisioni nel quadro di Schengen sono preparate a livello di un gruppo di alti funzionari nazionali detto “Gruppo centrale” e adottati dal Comitato esecutivo composto dai Ministri che rappresentano gli Stati membri. Il segretariato è assicurato dal Segretariato generale del Benelux.

Si arriverà ad un accordo a dodici? Non se ne può dubitare perché, se il principio di libera circolazione delle persone è iscritto nell’Atto unico del febbraio 1986 e legato all’instaurazione del Mercato unico, non ha ancora potuto concretizzarsi.

I dieci firmatari dell’Accordo di Schengen e della Convenzione d‘Applicazione rifiutandosi di fare gruppo a parte non solo hanno invitato la Commissione a sedere come osservatore al momento dei loro negoziati ma hanno anche precisato nero su bianco nei loro testi che - il giorno che saranno prese - le disposizioni dell’Unione Europea sulla libera circolazione delle persone avrà la priorità sugli Accordi di Schengen.

In più, i firmatari di Schengen continuano a dimostrare chiaramente la loro volontà d’apertura e invitano i nuovi Stati membri dell’Unione Europea ad aderire agli Accordi di Schengen.

QUALI SONO I CAMBIAMENTI PER I VIAGGIATORI DELLA ZONA DI SCHENGEN?

A partire dal 26 marzo 1995, i controlli delle persone saranno gradualmente soppressi su tutte le frontiere situate all’interno della zona di Schengen. Le misure valgono non solo per i cittadini dei paesi firmatari degli Accordi di Schengen, ma ugualmente per tutti i cittadini dell’Unione europea.

Quanto ai non europei (non-UE.) che soggiornano nella zona Schengen, approfitteranno della stessa libertà di circolazione.

Il loro soggiorno al di fuori del paese d’accoglienza non potrà durare più di tre mesi per semestre.

Ben inteso, ciò non li dispensa dalla autorizzazioni di soggiorno richieste in questi paesi: se ciò non succede - o se non è più il caso, saranno invitati ad abbandonare la zona Schengen.

QUALI CONTROLLI ALLE FRONTIERE ESTERNE?

Se voi siete cittadini dell’Unione Europea, un semplice controllo sulla base della carta d’identità sarà sufficiente. Se non è questo il caso, si verificherà inoltre che voi rispettiate tutte le condizioni di entrata. Queste sono comuni a tutta la zona per i soggiorni di massimo tre mesi. In breve sarà necessario:

Coperte queste condizioni, potrete circolare liberamente in tutte le zone.

Diverse misure sono previste per rifiutare l’accesso alle persone considerate pericolose per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

Resta il caso di persone in possesso di visto valevole per più di tre mesi, che è sempre di competenza nazionale. Il visto tuttavia permette il transito attraverso gli altri paesi “Schengen”.

GLI AEROPORTI SONO DELLE FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE

Frontiere interne per il traffico tra due Stati membri di Schengen. Frontiere esterne quando si tratta di traffico con paesi terzi. Secondo i casi, ci sarà o meno controllo. Il principio è semplice, ma la sua applicazione impone agli aeroporti cambiamenti importanti.

COSA NE E’ DEI CANDIDATI RIFUGIATI CHE CHIEDONO ASILO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DI SCHENGEN?

Tutto come ognuno degli Stati firmatari, le misure prese rispettano la Convenzione di Ginevra relativa ai diritti dei rifugiati.

Ma bisogna che i candidati siano sicuri di vedere le loro domande esaminate e non corrano il rischio di essere inviati da un paese all’altro. In quest’ottica, la Convenzione di Schengen definisce i criteri che designano i paesi responsabili di questo esame. Durante l’esame delle loro domande, i candidati rifugiati che soggiornano legalmente in uno Stato membro devono risiedervi durante la durata della procedura.

COME EVITARE CHE I DELINQUENTI PERSEGUITI TROVINO RIFUGIO IN UN PAESE VICINO?

Se tutti possono circolare liberamente, bisogna evidentemente evitare che gli autori di reati commessi in uno Stato possa tranquillamente rifugiarsi al riparo dall’iniziativa giudiziatia in un paese vicino!

Gli Accordi di Schengen contengono a questo riguardo due grandi tipi di disposizioni: - le prime rinforzano la collaborazione poliziesca attraverso lo scambio di informazioni, una certa estensione del diritto di pedinamento e di incriminazione all’interno di un altro Stato e diversi miglioramenti degli strumenti di comunicazione; - le seconde rinforzano la collaborazione giudiziaria, nel quadro essenzialmente della comunicazione di informazioni e delle procedure di estradizione. Misure specifiche sono inoltre previste per lottare contro i traffici di armi e di stupefacenti.

IL S.I.S. NON E’ UNA MINACCIA PER LA NOSTRA VITA PRIVATA

Il “Sistema di informazione Schengen” è una base di dati informatici composti da differenti schedari forniti e aggiornati in permanenza da ciascuno Stato membro.

Come tutti gli schedari, il S.I.S. è sottomesso alle legislazioni europee e nazionali sulla protezione della vita privata, che regolamenta strettamente la natura, l’utilizzo e la comunicazione delle informazioni di carattere personale.

Oltre ai dati personali, il S.I.S. contiene unicamente informazioni di carattere poliziesco o giudiziario: i reati commessi, la ragione della indagine, il possesso di un’arma, ecc... Possono esserci integrate solo certe categorie di persone (per esempio: quelle che sono oggetto di un mandato d’arresto, misure di estradizione o d’espulsione, di incriminazione giudiziaria, ecc. ma anche degli “scomparsi”). E ancora ciascuno Stato deve decidere se è necessario o no integrarli negli schedari e per quanto tempo.

Inoltre, il S.I.S. contiene ugualmente informazioni su certi “obiettivi” (automobili, carta d’identità, armi...) rubati o perse.

Il S.I.S. è quindi unicamente uno “strumento”, senza potere proprio, il cui obiettivo è di accelerare la comunicazione di informazioni attraverso tutta la zona nel momento del controllo delle frontiere esterne o nel quadro di indagini e di incriminazioni.

Le Commissioni nazionali SIRENE sono le sole istanze di coordinamento e di controllo delle segnalazioni, dei dati e delle informazioni del SIS. Solo le autorità competenti possono consultarli e questo in circostanze limitate dalla Convenzione.

GLI ACCORDI DI SCHENGEN RISPETTANO I PRINCIPI DEMOCRATICI

In effetti:

E’ necessario ugualmente sottolineare che la Presidenza di Schengen informa regolarmente il Parlamento europeo e l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite dei suoi lavori.
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