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Comparazione di leggi e accordi sulla formazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

Contenuti formazione

Tipo metodologia

Integrazione contenuti

Aggiornamenti contenuti

Legge 626/94 e successive modifiche Accordo per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi e del Turismo - 18 novembre 1996
ART. 22 - Formazione dei lavoratori  

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.  
 
 

Punto 10 - Contenuti e modalità della formazione  
... tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:  
-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa    
-conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative -misure di prevenzione e protezione    
-metodologia sulla valutazione del rischio    
-metodologie minime di comunicazione    
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.  
Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.
Decreto Ministeriale -  16 gennaio 1997 Accordo per la Cooperazione - 5 ottobre 1995
Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza...   

ART. 2 (Formazione del rappresentante per la sicurezza)   
I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:    
a) principi costituzionali e civilistici;  
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;      
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;      
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;      
e) la valutazione dei rischi;      
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;      
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;      
h) nozioni di tecnica della comunicazione.    
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
 

7. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (R.L.S.)  
...  
7.2. Per quanto riguarda l'art. 19 comma 1 lett. g) del D, Lgs. 62611994, in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori per sicurezza.  
Tale formazione deve comunque comprendere:  
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;    
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;    
- metodologie sulla valutazione dei rischio;    
- metodologie minime di comunicazione   
la metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, ed adeguata ai soggetti da formare.   
7.3. La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai propri comparti.   
7.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della formazione.