Decreto del 25 Luglio 1957 del Commissario per l’igiene e la sanità pubblica

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge del 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;

Vista la comunicazione n. NAR/CL.9/1957 del 15 maggio 1957, del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Agli effetti delle disposizioni della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono equiparate alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:

il 2,2 difenil-3-metil-4-morfilino-butiril-pirrolidina, i suoi sali e preparazioni (Palfium-R.875-ecc.).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
 

Decreto del 9 Gennaio 1957 Decreto del 25 Luglio 1958