L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:
Visto l'art. 1, par. 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;
Vista la legge del 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;
Viste le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;
Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Agli effetti delle disposizioni della legge 22 ottobre 1954; n.1041, e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente i seguenti composti:
2. Anileridina (*): estere etilico dell'acido 1-[2-(p-aminofenil)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbonico, suoi sali e preparazioni;
3. Etosseridina (*): estero etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)etil]-4-fenilpiperidin-4-carbonic o, suoi sali e preparazioni;
4. Morferidina (*): estere etilico dell'acido -(2-morfolinoetil)-fenilpiperidin-4-carbonico, suoi sali e preparazioni;
5. Trimeperidina (*): 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossi-piperidina, suoi sali e preparazioni.
Nel predetto gruppo C vanno classificati anche i composti seguente, già sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 luglio 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 7 agosto 1957):
2. Levomoramide (*): L-2,2difenil-3-metil-4-morfolino-butirril-pirrolidina, suoi sali e preparazioni;
3. Racemoramide (*):L,2,2difenil-3-metil-4-morfolino-butirril-pirrolidina, suoi sali o preparazioni.
La sostanza:
Propossifene (*): 4-dimetilamino-1,2-disenil-3-metil-2pro-pionossibutano, con i suoi sali e preparazioni, già compresa nel gruppo C dell'elenco stupefacenti di cui al decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 9 gennaio 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 32, del 5 febbraio 1957), è assimilata, agli effetti della disciplina sugli stupefacenti, alle sostanze comprese nel gruppo B di cui al citato decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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(*) Denominazione comune internazionale proposta o raccomandata
dell'Organizzazione mondiale della sanità.
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