Il Ministro per la sanità:
Visto l'art. 11 della convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;
Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta convenzione;
Visto l'art. 1, paragrafo 4, del protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931;
Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia del protocollo di cui sopra;
Visti gli atti e le comunicazioni del segretario generale delle Nazioni Unite;
Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego di stupefacenti;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;
Ritenuta la necessità di iscrivere altre sostanze nell'elenco di cui sopra;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:
1) Peyotl;
2) Funghi del genere stropharia, conocybe e psilocybe;
3) Nicodicodina: 6-nicotinildiidrocodeina;
4) Codoxima: didrocodeinone corbossimetilossima.
Le suddette sostanze, i loro sali, isomeri, eteri ed esteri, in tutti i casi in cui possono esistere, sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze o preparati sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.
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