Decreto Ministeriale 15 febbraio 1968 Nuove sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

Il Ministro per la sanità:

Visto l'art. 11 della convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia del protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;

Ritenuta la necessità di iscrivere altre sostanze nell'elenco di cui sopra;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:
 

All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:

1) Peyotl;

2) Funghi del genere stropharia, conocybe e psilocybe;

3) Nicodicodina: 6-nicotinildiidrocodeina;

4) Codoxima: didrocodeinone corbossimetilossima.

Le suddette sostanze, i loro sali, isomeri, eteri ed esteri, in tutti i casi in cui possono esistere, sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze o preparati sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.

 

Decreto Ministeriale 25 agosto 1967 Decreto Ministeriale 19 ottobre 1972