Il Ministro per la sanità:
Visto l'art. 11 dalla Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;
Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta Convenzione;
Visto l'art. 1, paragrafo 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;
Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;
Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;
Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di stupefacenti;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964 che approva l'elenco della sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;
All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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