[<--] Indice [-->]

From "Nicola A. Grossi" <k2@larivoluzione.it>
Date Mon, 14 May 2007 23:20:42 +0200
Subject Re: [Hackmeeting] copyzero e questione creative commons

Nicola A. Grossi ha scritto:

>
>
>Ma, come ho detto, anche alla firma debole (se il soggetto è stato 
>identificato) può essere riconosciuto valore probatorio.
>
>  
>

A scanso di equivoci riposto le due norme del Codice 
dell'amministrazione digitale.
Sia la firma debole che quella qualificata hanno valore probatorio, 
benché su due piani diversi.


Questa è la norma che riguarda la firma digitale qualificata (firma forte):

"Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un 
altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del codice civile (art. 21 comma 2 Codice 
dell'amministrazione digitale) ".


Questa norma riguarda invece la firma debole (PGP):

"Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul 
piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto 
delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e 
immodificabilità (art. 21 comma 1 Codice dell'amministrazione digitale)".

Chiariamo.

Nel caso della firma forte opera una presunzione legale di validità.
La firma è valida fa piena prova fino a querela di falso: come la firma 
olografa.

Nel secondo caso, invece, la validità della firma viene rilevata dal 
giudice in base al suo potere discrezionale
e sulla scorta di alcuni parametri.


Se ci sono domande, sono qui.

Saluti,
n.a.g.
_______________________________________________
Hackmeeting mailing list
Hackmeeting@inventati.org
https://www5.autistici.org/mailman/listinfo/hackmeeting

[<--] Indice [-->]