DECRETO DEL 
        PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394
         
        
        
         Capo III  Espulsione e trattenimento 
        Art. 18  (Ricorsi contro i provvedimenti di 
        espulsione)  
        
         
          - I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari 
          italiane che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del testo unico, 
          curano l'inoltro alla competente autorità giudiziaria del ricorso 
          presentato all'estero, inviandone copia anche all'autorità che ha 
          adottato il provvedimento impugnato. 
          
 - L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far 
          pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni 
          dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici. 
  
        
         Art. 19  (Divieto di rientro per gli stranieri 
        espulsi) 
        
         
          - Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti 
          delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione 
          dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, 
          comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello 
          straniero dal territorio dello Stato. 
  
        
         Art. 20  (Trattenimento nei centri di permanenza 
        temporanea e assistenza) 
        
         
          - Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento 
          dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato 
          all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, 
          del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o 
          di respingimento. 
          
 - Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto 
          di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di 
          trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, 
          ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello 
          Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di 
          difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio 
          designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui 
          all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che 
          le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno 
          effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo 
          straniero o a quello incaricato di ufficio. 
          
 - All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che 
          in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà 
          ripristinata con l'ausilio della forza pubblica. 
          
 - Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo 
          strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o 
          dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico 
          e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è 
          convalidato. 
          
 - Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non 
          può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento. 
        
  
        
         Art. 21  (Modalità del trattenimento) 
        
         
          - Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del 
          regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio 
          all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in 
          particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i 
          ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed 
          i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto 
          divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro. 
          
 - Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi 
          occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri 
          trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi 
          di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla 
          Costituzione. 
          
 - Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche 
          telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il 
          Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
          sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, 
          telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da 
          parte del centro. 
          
 - Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i 
          centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, 
          comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è 
          ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario. 
          
 - Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di 
          cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal 
          giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza 
          diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al 
          rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore 
          provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica. 
          
 - Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un 
          convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere 
          eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può 
          autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo 
          strettamente necessario, informando il questore che ne dispone 
          l'accompagnamento. 
          
 - Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli 
          appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità 
          di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari 
          conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i 
          ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o 
          consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e 
          cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di 
          assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi 
          progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia 
          in cui è istituito il centro. 
          
 - Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno 
          del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per 
          garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per 
          disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le 
          esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale 
          e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, 
          sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel 
          decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal 
          Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di 
          trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo 
          unico. 
          
 - Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti 
          per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per 
          l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del 
          centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle 
          persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa 
          venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica 
          sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore 
          e del personale del centro che sono tenuti a fornirla. 
  
        
         Art. 22  (Funzionamento dei centri di permanenza 
        temporanea e assistenza) 
        
         
          - Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di 
          permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla 
          gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma 
          dell'articolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere 
          organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero 
          dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con 
          l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi 
          dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di 
          cooperative di solidarietà sociale. 
          
 - Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la 
          locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di 
          edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, 
          anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la 
          assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il 
          mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra 
          al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano 
          servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il 
          competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla 
          richiesta del Ministero dell'interno. 
          
 - Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e 
          dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del 
          centro. 
          
 - Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali 
          idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le 
          autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile 
          collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare 
          l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti 
          necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno. 
          
  
        
         Art. 23  (Attività di prima assistenza e 
        soccorso) 
        
         
          - Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le 
          esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero 
          possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui 
          all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello 
          stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti 
          per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello 
          Stato. 
          
 - Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del 
          prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle 
          disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 
          ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. 
          
  
        
          
		
        
			  
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