DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394
Capo IV Disposizioni di carattere umanitario
Art. 24 (Servizi di accoglienza alla frontiera)
- I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del
testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale è
stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste
di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle
risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui
all'articolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.
- Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche
mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di
volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di
informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con
provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per
la solidarietà sociale.
- Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di
accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non
sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per
l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma
dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione
sociale)
- I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui
all'articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o
dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella
misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al
Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2,
e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle
risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto
dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte
della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi
elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati
con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità
indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono
conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche
specificamente destinate.
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per
l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai
rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la
solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali
designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di
consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità,
d'intesa con gli altri Ministri interessati.
- La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di
programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal
presente capo. In particolare provvede a:
- esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita
sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
- esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei
comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono
realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di
cui all'articolo 26;
- selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale
da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei
criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le
pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
- verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro
efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far
pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base
dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).
Art. 26 (Convenzioni con soggetti privati)
- I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza
ed integrazione sociale per le finalità di cui all'articolo 18 del
testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro
di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma
degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare
apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di
riferimento.
- L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti
privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
- l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui
all'articolo 42, comma 2, del testo unico;
- la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di
integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri
ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25,
comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente
assicurati dall'ente locale;
- la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e
logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
- L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di
attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda
modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
- I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano
programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
- comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del
programma;
- effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo,
anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18,
comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta
del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei
diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
- presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale
sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi
raggiunti;
- rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali
nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche
dopo la conclusione del programma;
- comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha
rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da
parte dello straniero interessato, della partecipazione al
programma.
Art. 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale)
- Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo
unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale è effettuata:
- dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni,
enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano
rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti dello straniero;
- dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un
procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave
sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo
straniero abbia reso dichiarazioni.
- Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza
delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le
attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
- il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le
circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia
omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa
la gravità ed attualità del pericolo;
- il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo
straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione
interministeriale di cui all'articolo 25;
- l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa
avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso;
- l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il programma deve essere
realizzato.
- Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a),
il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla
base degli elementi in essa contenuti.
Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri
per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento)
- Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore
rilascia il permesso di soggiorno:
- per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni
quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se
si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
- per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si
trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma
2, lettera c) del testo unico;
- per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea
certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano
nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del
testo unico;
- per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una
protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19,
comma 1, del testo unico.

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