Il Manifesto - 01.05.98
COSA CAMBIA
C osa cambia per gli ergastolano con la legge che ora passa all'esame della Camera? Poco, a conti fatti. In Italia ce ne sono 875, di cui 39 donne; per 633 (37) di questi la condanna è definitiva, per gli altri è ancora in attesa del giudizio della Cassazione. Per l'ordinamento vigente l'ergastolo equivale a 40 anni di reclusione. La cifra ha un significato soprattutto computazionale. La legge Gozzini, inasprita dopo le stragi mafiose dei primi anni '90, prevede infatti che un detenuto possa chiedere permessi premio o l'accesso al lavoro esterno dopo aver scontato almeno un terzo della pena nominale. In teoria, dunque, un ergastolano potrebbe passare a casa 45 giorni l'anno o uscire la mattina dal carcere per recarsi al lavoro soltanto dopo aver passato almeno 13 anni in una cella. In pratica la situazione è molto diversa. La legge dice infatti semplicemente che "il magistrato può" concedere uno dei benefici indicati. Di fatto la decisione è rimessa all'insindacabile giudizio di un magistrato di sorveglianza; e, quindi, alla imprevedibile pluralità (e mutabilità) di orientamento dei singoli magistrati in questione. E non si può dire che ci sia alcuna parità di trattamento - persino tra coimputati - né alcuna regola certa che consenta ad un ergastolano di prevedere attendibilmente se e quando potrà iniziare il "percorso di reinserimento sociale" previsto dalla legge. Un altro beneficio, la semilibertà (uscire di giorno dal carcere, per lavorare o stare in famiglia, e rientrarvi la sera), può essere concesso dopo che il detenuto ha scontato metà della pena. Cioè dopo venti anni; ferma restando, ovvio, l'estrema variabilità di indirizzi applicativi della legge. Al raggiungimento del ventiseiesimo anno di reclusione, infine, può esser chiesta la sospensione condizionale della pena; se concessa, l'ergastolano può vivere "quasi" come una persona normale, rimanendo sottoposto ai vari tipi di controllo (firma in commissariato, pernottamento obbligatorio nell'abitazione, ecc). La nuova legge, trasformando la pena dell'ergastolo in una "pena speciale" variabile da 30 a 33 anni, abbassa questi minimi a 10 (o 11) anni per poter ottenere permessi-premio, e a 15 (o 16 e mezzo) per poter chiedere la semilibertà. La sospensione condizionale - ovvero la fine pressoché effettiva della "pena" - non dovrebbe subire mutamenti. La nuova formulazione, infatti, preve
de semplicemente la sostituzione della parola "ergastolo" con la dizione "pena speciale". Abolire le parole: una specialità tipicamente italiana...