Giugno 99: con l'articolo 13 della legge 196/97 (Pacchetto Treu) l'orario normale viene portato a 40 ore riducendo la durata massima settimanale a 52 ore. Lo stesso articolo precisa che la contrattazione sindacale può fissare orari inferiori e prevede la possibilità che, tramite accordo sindacale, le 40 ore siano calcolate su un arco di tempo fino a un anno. ( la normativa precedente risaliva la 1923 e prevedeva un orario normale di 48 ore, una durata massima giornaliera di 10 ore e un limite settimanale di 60 ore). E' stata innovata anche la normativa sugli straordinari che, nella legislazione del 1923, prevedeva un massimo di 12 ore settimanali per tutti i settori, mentre nelle imprese industriali lo straordinario era vietato, salvo una casistica di ammissibilità che si era poi ampliata nel corso degli anni. Per quanto riguarda le imprese industriali la legge 409/98 elimina il divieto e pone limiti all'uso dello straordinario determinati dai contratti nazionali e, in assenza, fissa un limite massimo di 250 ore annue e 80 trimestrali. Sempre in tema di straordinari la legge 549/95 ha introdotto una maggiorazione contributiva del 5% dalla 41° alla 44° ora, del 10% dalla 45° alla 48°, dal 15% oltre la 48°. ( In Italia il costo dell'ora straordinaria è inferiore a quella normale). Nell'articolo 13 del pacchetto Treu era contenuta una norma di incentivazione alla riduzione e rimodulazione dell'orario e dell'uso del part-time. Il 24 marzo 98 viene presentato un progetto di legge per la riduzione dell'orario a 35 ore. Il progetto, presentato dal Governo Prodi, prevedeva che nel 2001 la durata normale dell'orario settimanale fosse portata a 35 ore, mentre la durata legale rimaneva a 40. Dalla 35° alla 40° ora ci sarebbero state maggiorazioni contributive. da una verifica nel 2000 dipendeva l'attuazione della legge. La proposta di legge è poi sparita dall'agenda del Governo. Le principali norme in materia di orario di lavoro: Regio decreto 692/1923 e vari decreti di attuazione: oltre a sancire le 8 ore giornaliere o il limite delle 48 ore settimanali, prevede, fra l'altro, il massimo di lavoro straordinario consentito (non oltre le 2 ore al giorno e le 12 settimanali) Il quadro normativo fissato dal Regio Decreto è rimasto invariato, nonostante la riserva costituzionale di legge (Art.36 comma2 della Costituzione e Art.2107 del Codice Civile) La riduzione dell'orario di lavoro è stata realizzata attraverso la contrattazione collettiva. Negli anni 70 la contrattazione ha infatti esteso le 40 ore settimanali. Legge quadro n.43/1983: fissa per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni l'orario di lavoro in 36 ore settimanali, riservando alla legge la determinazione della durata massima dell'orario di ciascuna giornata e agli accordi sindacali le modalità di svolgimento e la regolamentazione dello straordinario. Una successiva integrazione c'è stata con il Decreto legislativo 29/1993 Legge 549/95: (art.2 comma 19) collegata Finanziaria 1996. E' il primo intervento legislativo sull'orario di lavoro. Introduce infatti a carico delle imprese con più di 15 dipendenti un onere contributivo del 5% sulla retribuzione corrisposta per le ore di lavoro straordinario. E' considerato lavoro straordinario quello che supera le 40 ore settimanali o la media di 40 ore nel cado di orario plurisettimanale. Legge 196/97 (art.13 Pacchetto Treu) Si supera di fatto l'orario di lavoro di 48 ore settimanali fissatio dal Regio Decreto del 1923. Questa norma modifica la disciplina del Regio decreto 692/23 fissando la durata normale della durata del lavoro in 40 ore settimanali. La riduzione del lavoro da 48 ore a 40 comporta che sia considerato straordinario il lavoro eccedente le 40 ore. Dopo le 40 ore scatta l'obbligo di comunicazione all'Ispettorato del Lavoro. E' tuttavia inserita una norme transitoria che mantiene questo obbligo solo se si superano le 48 ore, fino all'entrata in vigore della nuova normativa sui tempi di lavoro. Il termine viene successivamente differito dall'art.59 comma 37 della Legge 449/97 e al 30 settembre 1998 dal Decreto 248/98. L'art.13 contiene inoltre norme che riguardano l'incentivazione dei contratti part-time da stipulare come incremento degli organici con lavoratori non occupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni nel mezzogiorno e la trasformazione in contratto part-time di contratti di lavoro con lavoratori che conseguano nei successivi tre anni i requisiti per il trattamento pensionistico. 12/11/97: ''Avviso comune '' tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. rappresenta una proposta di ridisegno organico della materia degli orari di lavoro, che le parti sociali indicano al Parlamento in applicazione della direttiva europea. Legge 409/98 del 25 novembre 1998 introduce nuove norme sulle prestazioni straordinarie, fissandone i limiti legali. La legge converte il decreto legge 335/98 e stabilisce la nuova regolamentazione sul lavoro straordinario, in attesa della nuova disciplina sull'orario di lavoro. L'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro parte se si superano le 45 ore. In assenza di disciplina collettiva il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuale e 80 ore trimestrali. Su questa legge si è aperto un conflitto di interpretazione tra sindacato e confindustria. Un tentativo di chiarimento è fatto dalla circolare n.10 del 1 febbraio 99 del ministero del Lavoro. Nei giorni successivi le segreteria nazionali Cgil, Cisl, Uil indirizzano una lettera la ministro del lavoro (16 febbraio 99) riproponendo punto per punto una interpretazione cerente con l'avviso comune 1 febbraio 1999 - Circolare n.10/99 del Ministero del Lavoro: "Nuove disposizioni in tema di ricorso al lavoro Straordinario da parte delle imprese industriali (art. 13, legge 196/97; L. 409/98)" 29 Aprile 1999 - Il testo del decreto legge per l'incentivazione del Part-Time emesso dal Ministero del lavoro in applicazione della delega contenuta nell'articolo 7 della legge 19 luglio 1994, n. 451 che prevedeva incentivi contributivi per contratti di part-time ad incremento degli organici o per trasformazione di tempo pieno in part-time in caso di esuberi. LEGGE 532/99 del 26 Novembre 1999 : questa legge, basandosi sull'Avviso comune stabilisce una nuova regolamentazione per il lavoro notturno, CIRCOLARE N.13/2000 del 14 marzo 2000 - Oggetto: Nuove disposizioni in tema di ricorso al lavoro notturno CIRCOLARE N. 10/2000 - Oggetto: L. 409/98: orario di lavoro Multiperiodale, soluzioni applicative. Risposta a quesiti su ulteriori problematiche in tema di orario di lavoro PART-TIME - 28 gennaio 2000 - Decreto legislativo sul part-time varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce FERIE NON GODUTE - Trattamento (effettuazione, compenso e copertura previdenziale) delle ferie non godute - Una Circolare del Ministero del Lavoro con allegate le norme di legge a cui la circolare si riferisce. 30 giugno 2001 - Nota su ferie non godute. Circolare INPS n. 186/99 e scadenza obblighi contributivi al 30.6.2001 - una nota di di Gianna Nuvoli e Alberto Piccinini
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