1992: LA LEGGE SUL SOFTWARE
Per prima cosa si inizia dal software. Nessuno deve permettersi
per nessuna ragione di possedere un programma per elaboratore senza averlo
pagato alla casa produttrice.
Viene così approvata una legge che vieta la duplicazione e detenzione
a scopo di lucro di software senza la relativa licenza commerciale.
L'interpretazione della legge ribadisce il carattere "rigido"
di questo strumento giuridico: lo scopo di lucro deve essere riconosciuto in
tutti i casi di detenzione di software illecitamente acquisito.
Anche chi visiona un programma per curiosità, bisogno di conoscenza,
motivi di ricerca scientifica senza avere altro fine di quelli menzionati non
è autorizzato a farlo.
Istituti scolastici ed educativi, singoli studenti, ragazzini troppo curiosi
sono tutti invitati a rimuovere incondizionatamente dai propri computers i
programmi quotidianamente utilizzati (oggettivamente non a fine di lucro!) e
a detenere ed utilizzare solo quelli REGOLARMENTE PAGATI.
Un business colossale per le software-houses, una formidabile barriera al
libero scambio di conoscenze. Non solo, la legge non prende in considerazione
- e quindi non riconosce - tutti quei programmi SHAREWARE e PUBLIC DOMAIN
che costituiscono una legittima, generosa ed efficace alternativa
di distribuzione al software commerciale.
1993: LEGGE SUI REATI INFORMATICI - LEGGE CONSO
A ruota della legge sul software arriva la Legge Conso sui reati
informatici.
Una legge che prevede pene severe per chiunque si intrometta illecitamente in
una rete telematica. Ancora una volta viene realizzato uno strumento giuridico
che prevede un apparato di meccanismi repressivi sovradimensionato
rispetto agli atteggiamenti ritenuti da reprimere.
Si arriva al paradosso in un paese dove rimangono ancora impunite le
stragi, uno studente che sfidi le proprie e altrui capacita' tecniche per
intrufularsi in Internet senza dover pagare il necessario ticket rischia
fino a 5 anni di galera.
Cosa ancora più grave, la Legge Conso offre spazio ad interpretazioni
giuridiche che possono pregiudicare chi, come un Sysop di
una BBS, interagisce con strumenti telematici in maniera assolutamente
trasparente e corretta.