Il documento che qui presentiamo contiene il parere negativo espresso dal CNPI (all'unanimità con una sola astensione) sulla bozza di decreto che consentirebbe alle scuole superiori di adottare programmi e piani orari della "sperimentazione dell'autonomia", con la possibilità di ridurre l'orario curricolare a 32 ore. Il forte rischio in questa operazione è la riduzione degli organici e la perdita secca di posti di lavoro. E' particolarmente grave il fatto che che in molte scuole si sta tentando di forzare i collegi docenti ad aderire a questa ipotesi, nonostante il decreto, almeno fino ad oggi, non sia stato varato. E' necessario denunciare questi tentativi, se necessario facendo intervenire la RSU o i sindacati.
Prot. n. 1987
Roma, 13 aprile 2001
Al Sig. Ministro
SEDE
Oggetto: Parere su "Regolamento recante modifica e integrazione del Decreto n. 234/2000 in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 8/3/99, n. 275"
VISTA la lettera del Sig. Ministro prot. n. 8788/DM del 26 febbraio 2001 con la quale è stato chiesto il parere del C.N.P.I circa l'argomento in oggetto citato;
VISTA la relazione del COSSS, incaricato di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
VISTI gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 297 del 16.4.1997;ESPRIME il proprio parere nei seguenti termini:
PRESO ATTO - della volontà espressa dal Ministro di dare attuazione, con la modifica del Decreto n. 234/00, alle indicazioni contenute nelle Risoluzioni parlamentari 12/12/2000 e 21/12/2000 per quanto attiene ai tempi e alle modalità di attuazione della legge n. 30/00, con particolare riferimento alla possibilità per la scuola secondaria di anticipare la riorganizzazione dei percorsi didattici e del quadro orario vigenti;
- che la bozza di modifica regolamentare propone alle istituzioni scolastiche di effettuare tale anticipo:
a) in modo univoco, adottando "i piani di studio attualmente funzionanti in 166 istituti secondari superiori statali ed in 26 istituti secondari superiori paritari e/o legalmente riconosciuti, in attuazione dell'ipotesi sperimentale avviata nell'anno scolastico 1997/98 per i primi due anni";
b) indicando l'ulteriore possibilità di "modificare i quadri orario dei vigenti piani di studio superiori alle 32 ore settimanali, riducendoli non oltre tale limite", senza incidere sulle finalità degli indirizzi.
PREMESSO CHE in questa fase non si tratta di porre in discussione una peraltro auspicabile riduzione degli orari del curricolo obbligatorio per gli allievi, da porre in essere in sede di riordino del ciclo secondario, quanto piuttosto di verificare:
a) se ci sono le condizioni normative per realizzare una riduzione dell'orario mantenendo sostanzialmente invariati gli ordinamenti;
b) se i tempi e le modalità previste dal decreto sono accettabili per garantire a famiglie e studenti le condizioni per il loro coinvolgimento nella fase preliminare alla ridefinizione del piano dell'offerta formativa e di certezza in ordine alla sua attuazione;
c) l'opportunità o meno di consentire alle scuole di avviare percorsi didattico-organizzativi che in qualche modo "prevengano" quanto l'apposita Commissione appena insediata sta iniziando a predisporre in materia di curricoli del 2° ciclo, prefigurando così una qualche forma di "ipoteca" sui lavori della Commissione stessa.
RILEVATO CHE il CNPI si è già espresso, nella seduta del 25 luglio 97, riguardo alla ipotesi di sperimentazione avviata nell'a.s. 97/98, denunciando l'impossibilità di "formulare un esaustivo e ponderato parere in assenza di elementi indispensabili", tra i quali i fondamentali programmi d'insegnamento. Inoltre, dopo aver elencato alcune "gravi incongruenze" ed omissioni, relativamente al progetto sperimentale ed aver sottolineato "l'assoluta ed inderogabile necessità di attivare... un opportuno monitoraggio e una conseguente valutazione dei risultati", il CNPI si era riservato di formulare il parere richiesto "solo dopo aver ricevuto la necessaria documentazione... e sulla base degli elementi che emergeranno in sede di monitoraggio".
RILEVATO ALTRESI' che in data 15/1/98 il COSSS, avendo richiamato quanto espresso dal CNPI nel merito della sperimentazione e sottolineato come nessun chiarimento fosse nel frattempo pervenuto riguardo alla richiesta del CNPI, segnalava la situazione di "congelamento" della sperimentazione, determinatasi a seguito della C.M. n. 3/98, che conteneva tra l'altro l'indicazione di una verifica in atto degli esiti, e rinnovava la richiesta degli elementi di cui al documento del CNPI del 27/7/97 e della documentazione istruttoria e finale delle verifiche in atto.
SOTTOLINEATO che, nonostante le reiterate istanze, nulla era ancora pervenuto di quanto richiesto, tanto da far ritenere ormai l'impianto sperimentale destinato a rimanere un episodio da portare a conclusione naturale, senza validità indicativa di alcun genere, soprattutto in concomitanza dell'avviata riforma dei cicli.
CONSIDERATO che nemmeno i programmi del triennio, con cui le scuole stanno concludendo la sperimentazione, sono mai stati portati a conoscenza del CNPI per il prescritto parere, tanto da far sollevare fondati dubbi sulla loro legittimità.
CONSTATATO come invece oggi improvvisamente la sperimentazione nelle 166 scuole venga definita esperienza di eccellenza, da prendere a unico riferimento per l'anticipazione dell'avvio della riforma.
CONSIDERATO ALTRESI' che, a seguito di richiesta di COSSS e COIIA avanzata in sede di esame congiunto della bozza di regolamento, l'Amministrazione ha fatto pervenire in data 26/3/01 alcuni documenti relativi ai piani di studio del triennio e al monitoraggio della sperimentazione che ha interessato il biennio.
RITENUTO dall'esame di tali atti, di dovere rilevare quanto segue:
a) si tratta di documentazione incompleta in quanto:
- manca completamente la parte attinente le scuole degli ordini classico, scientifico, magistrale e artistico, sia in relazione al monitoraggio, sia ai piani di studio adottati;
- analogamente risulta assente qualsiasi documentazione relativa alle 26 scuole non statali coinvolte nella sperimentazione.
b) dalla documentazione sul monitoraggio, presente solo per l'istruzione professionale e tecnica, emergono alcuni elementi problematici:
- per l'istruzione professionale il monitoraggio ha coinvolto la quasi totalità degli istituti, mentre per l'istruzione tecnica i dati si riferiscono solo all'80% delle scuole;
- i dati relativi ai due monitoraggi evidenziano profonde difformità nelle modalità di conduzione dell'indagine, facendo mancare un presupposto indispensabile per un'analisi uniforme dei risultati; in particolare, i dati forniti dall'istruzione tecnica sono quasi esclusivamente di tipo statistico-quantitativo e consentono quindi una lettura piuttosto approssimativa dei risultati conseguiti: la stessa breve nota esplicativa accenna interpretazioni evidentemente non supportate da puntuali elementi di analisi.c) Per quanto attiene ai programmi del triennio, si rileva prima di tutto che, anche in tal caso, la documentazione risulta limitata al solo ordine tecnico; si sottolinea inoltre che per nessuno dei piani di studio dei trienni si è avuta l'opportunità di procedere ad un esame preventivo all'attuazione, almeno da parte del CNPI. A tale proposito, la scelta di istituire sperimentazioni curricolari anche per il triennio, non può considerarsi come giustificata da esigenze di continuità da garantire agli studenti che avevano intrapreso un percorso scolastico diverso da quello di ordinamento.
La caratteristica dei trienni dell'istruzione tecnica, in particolare, fortemente legata agli indirizzi e alle specializzazioni, avrebbe richiesto una riflessione autonoma, tanto più in ragione del nuovo assetto del biennio, parzialmente inserito nell'obbligo scolastico. Non appare chiaro, inoltre, il rapporto tra una riproposizione della frammentazione degli indirizzi e la scelta di riduzione e semplificazione dichiarata dalla legge 30/00.d) Quanto alle indicazioni dei soli programmi portati a conoscenza, un loro esame puntuale esula dai limiti del parere richiesto. Ad una prima lettura, tuttavia desta preoccupazione l'eccessiva prescrittività dell'impostazione metodologica-didattica che i documenti sembrano proporre contraddicendo lo spirito e la lettera delle norme attuative dell'autonomia scolastica.
Passando all'esame della bozza di decreto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si rileva quanto segue:
l'art. 1 estende a tutte le scuole secondarie e per qualsiasi anno di corso, la possibilità di adottare i piani di studio sperimentali. Ciò non è condivisibile, fermo restando il rilievo relativo al mancato rispetto delle procedure formali per il varo dell'intera sperimentazione, in ragione del carattere del tutto temporaneo del provvedimento, nell'imminenza dell'avvio del nuovo ciclo secondario. Inoltre, la presumibile parziale adesione a questo modello da parte delle scuole, per un verso potrebbe produrre aumento di confusione ed incertezza, certamente non utili ai processi di innovazione, per un altro verso rischia di aumentare gli elementi di rigidità. In ogni caso, si rafforzerebbero i pericoli, già evidenziati in premessa, di anticipazione di scelte per l'assetto dei nuovi curricoli del ciclo secondario, per i quali la discussione si è appena avviata nelle sedi competenti.
Per quanto riguarda il vincolo sull'incremento della dotazione organica, previsto dal 3° comma, emerge il permanere di una logica di puro risparmio, che costringerebbe le scuole ad utilizzare per i nuovi insegnamenti previsti le risorse professionali interne, anche se non adeguatamente qualificate. Non va poi trascurato il fatto che, nel medesimo comma, si dettano disposizioni sulla utilizzazione delle ore a completamento dei docenti, intervenendo per via legislativa su aspetti di competenza della contrattazione collettiva di comparto che, su questa materia, affida ai Collegi dei Docenti la possibilità di scelta tra varie opzioni, definendo puntualmente i conseguenti obblighi di servizio.l'art. 2, nel proporre la possibilità per le scuole di ridurre il quadro orario fino a 32 ore settimanali, impone che non si debbano determinare corrispondenti riduzioni della dotazione organica; in assenza della definizione di regole certe per un organico funzionale, che delineino compiti e forniscano garanzie di mantenimento nella titolarità d'istituto, la disposizione appare una generica forma di "ingegneria oraria" da utilizzare per la copertura delle supplenze temporanee, poco rispettosa del ruolo docente e finalizzata ancora ad una logica di puro risparmio.
l'art. 3, nel richiamare la necessità di "acquisire il consenso dei genitori e degli studenti", omette di fornire le indicazioni ed i riferimenti normativi che formano l'obbligo in tal senso, facendo così presumere che l'atto richiesto possa assumere aspetti e modalità poco più che formali, sostanzialmente consultivi. D'altra parte, i tempi tecnici necessari per il varo del provvedimento e per l'eventuale adesione dei Collegi dei Docenti al modello proposto, portano ad escludere che sia possibile, in questa fase, un reale e consapevole coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche.
Per quanto sin qui esposto, il CNPI esprime parere contrario in merito alle modifiche ed integrazioni al D.M. n. 234/00 proposte nel decreto di cui all'oggetto della presente pronuncia.
IL SEGRETARIO
F.to CoccaIL VICE PRESIDENTE
F.to Guglietti