Art.1Comma 2 bis (aggiungere):
"A garanzia di un'effettiva autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà di insegnamento, le attribuzioni degli organi collegiali sono disciplinate esclusivamente con legge dello Stato; nessuna disposizione può essere impartita con atti amministrativi o di qualsiasi altra natura sia a carattere generale che particolare".Comma 2 ter (aggiungere)
"Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento nei modi previsti dall'art.1 del T.U. del 16 aprile 1994 n.297".Art.2 Comma 2 (aggiungere dopo "decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59"): "nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle competenze degli organi collegiali".
Art.3 Comma 1
lett.a) (modificare):
a) definire gli indirizzi generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, ivi compresa la definizione dei criteri generali per la formazione dell'orario scolastico, per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione delle classi.Comma 2
lett. d) (modificare)
Determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, a garanzia dell'autonomia e della libertà di insegnamento; tutte le risorse finanziarie rientrano nell'autonoma disponibilità delle istituzioni scolastiche; ogni destinazione specifica da parte di terzi è nulla e priva di efficacia.lett. f) (modificare)
f) adottare il regolamento dell'Istituzione che deve, tra l'altro, stabilire le modalità per lo svolgimento di tutte le attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso la permanenza nella scuola nonchè durante l'uscita, le forme di partecipazione del pubblico alle sedute, anche con diritto alla parola.
Il regolamento dovrà inoltre disciplinare, al fine di garantire una effettiva partecipazione democratica della scuola, sia l'esercizio del diritto di accesso agli atti della scuola e le modalità di verifica dell'attuazione delle determinazioni adottate dal consiglio stesso, nel rispetto dei principi della L. n° 241/90 e del diritto alla riservatezza.
Art.4 Comma 2 (modificare)
Il numero dei componenti il consiglio, compresi i membri di diritto, è di norma pari a quindici. Il regolamento dell'Istituzione può prevedere un aumento, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa, fino ad un massimo di altre quattro unità.
Art.4 bis Giunta esecutiva
Il Consiglio dell'Istituzione nella sua prima seduta elegge, nel suo ambito, una giunta esecutiva, composta da un rappresentante di ciascuna componente; ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico e direttore ai servizi di segreteria.
La giunta esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio, formulando la proposta di ordine del giorno delle sedute del Consiglio, sulla base anche sulle richieste formulate dai singoli componenti il consiglio stesso e ferma restando l'autonoma iniziativa del consiglio stesso; la giunta esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.Art.4 ter (aggiungere) Restano ferme le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo I del T.U. 16 aprile 1994 n° 297, nella parte concernente gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
Art. 4 quater Esecutività delle deliberazioni del Consiglio dell'Istituzione.
Le deliberazioni del consiglio dell'Istituzione sono immediatamente esecutive e non possono essere sospese se non con provvedimento della competente autorità giudiziaria.Art. 4 quinques (aggiungere) Convocazione del Consiglio dell'Istituzione .
Il consiglio dell'istituzione è convocato con le modalità previste dal regolamento dal Presidente al quale spetta il compito di stabilire l'ordine del giorno su proposta della giunta esecutiva.
Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento, quando ne sia fatta richiesta con un specifico ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti di esso.
Art.5
Comma 1 (modificare)
"Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenza generale in materia didattica e di valutazione secondo quanto previsto dall'art.9 comma1.
Il Collegio a tal fine ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituzione scolastica per tutte le necessarie misure organizzative, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
Il Collegio inoltre definisce ed approva:
a)...........................................(v. testo)
b)...........................................(v. testo)
c)...........................................(v. testo)
Il collegio dei docenti inoltre:
a) delibera, nel rispetto delle libertà di scelta di ciascun docente, in merito all'adozione dei libri di testo e, nei limiti della disponibilità finanziarie determinate dal consiglio dell'Istituzione, sulla scelta di altri sussidi didattici.
b) sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio dell'Istituzione formula al dirigente scolastico le proprie proposte per quanto concerne la formazione dell'orario, delle classi e l'assegnazione dei docenti alle classi.
c) adotta ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.
Art.6 Comma 2 (modificare)
Il Collegio dei docenti può deliberare di svolgere la propria attività, articolandosi in dipartimenti disciplinari o interdisciplinari o in commissioni con compiti specifici o temporanei.
Fino all'attuazione della L. n° 30/2000 il collegio dei docenti degli istituti comprensivi e delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di diverso tipo può articolarsi anche in relazione ai diversi ordini e gradi ed ai singoli indirizzi didattici.
Tutti gli incarichi relativi ad attività didattiche inerenti all'istituzione scolastica, sia interne che esterne, sono deliberati dal collegio dei docenti.
Art.7 (in sostituzione del testo) Consigli di intersezione, interclasse e di classe
Nelle scuole materne, elementari e secondarie sono mantenuti i consigli di intersezione, interclasse e di classe con la composizione ed i compiti previsti dagli art. 5 e segg. del T.U. 16 aprile 1994 n. 297.
I consigli di interclasse di classe della scuola elementare e della scuola media quando sarà istituita la scuola di base di cui alla L. n. 30/2000, saranno sostituiti dai consigli di classe formati dai docenti assegnati a ciascuna classe.
Art. 7 bis Le deliberazioni del collegio dei docenti e delle sue articolazioni previste dal Regolamento e quelle dei consigli di intersezione, interclasse e classe sono immediatamente esecutive e possono essere sospese o annullate soltanto dalla competente autorità giudiziaria.
Art.7 ter I consigli di intersezione, interclasse e di classe ed il collegio dei docenti sono convocati, quando se ne ravvisi la necessità, dal dirigente scolastico o, se previsto dal regolamento dell'istituzione, dall'eventuale coordinatore designato dai docenti; i consigli di intersezione, interclasse e di classe e il collegio dei docenti devono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti con l'ordine del giorno indicato.
Art. 9 Comma 3 modificare come segue:
"Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti è definito ai sensi del T.U. del 16 aprile 1994 n. 297.
Art.10 Sopprimere.
Art. 12 (sostituire) In ambiti territoriali definiti della Provincia le istituzioni scolastiche possono deliberare un coordinamento delle proprie attività, definendo tutte le modalità organizzative con delibere approvate dai singoli consigli dell'istituzione.
Art. 13 (prevedere una maggioranza qualificata di almeno 3/5).
Art. 13 bis A garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle scuole statali presso il Ministero P.I. è istituita una commissione di garanzia formata da sei membri eletti per metà dalla Camera dei Deputati e per l'altra metà dal Senato della Repubblica con maggioranza di due terzi dei componenti nell'ambito di un numero doppio di candidati designati dal consiglio superiore della P.I. con maggioranza di due terzi.
L'elezione dei componenti della Commissione di garanzia non è rinnovabile.
Possono essere designati per la Commissione di garanzia di cui al 1 comma i docenti in servizio attivo nelle scuole statali di ogni ordine e grado, compresa l'Università; i componenti della Commissione possono, a domanda, essere esonerati dal servizio; il periodo di esonero dal servizio è equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici come servizio effettivo di insegnamento.
I componenti della Commissione esonerati dal servizio mantengono il diritto al trattamento economico in godimento all'atto della nomina ed hanno diritto al rimborso delle spese ed indennità di missioni previste dalle vigenti disposizioni.
Presso detta Commissione è istituito un ufficio di segreteria; con regolamento di cui all'art. 17 L. n. 400/78 emanato dal Governo sarà disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.
La Commissione di garanzia interviene d'ufficio oppure su proposta dei consigli scolastici di istituto o territoriali o di chiunque, sia individualmente sia in forma associata, abbia interesse; accertata, in contraddittorio con l'organo che ha adottato l'atto, la violazione della libertà di insegnamento, promuove l'azione giudiziaria con le modalità e le procedure previste dall'art. 28 L. n° 300/70 in quanto compatibili, davanti al Tribunale civile del luogo dove risiede l'organo che ha adottato gli atti ritenuti lesivi delle libertà di insegnamento.
Restano comunque ferme le ordinarie forme di tutela esperibili direttamente dagli interessati alla competente autorità giudiziaria;
I giudizi di cui ai precedenti comma in materia di libertà di insegnamento sono esenti da ogni spesa.
Art. 14 Copertura finanziaria
Agli oneri della presente legge si provvede .............
Art.16 Comma 2 (modificare)
Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n°59, cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n° 233, gli articoli art. 7-8-9-10-12-13-14-15-44-46-47 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n° 297. Tali disposizioni sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia dell'ultimo provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n°233.