semilavorato aperto ai contributi
Proposta di articolato per la regolamentazione del diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche.
Art. 1. Diritto di accesso
Lo stato garantisce a tutti i cittadini, applicando il principio Costituzionale di uguaglianza, il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici erogati dalla pubblica amministrazione, in considerazione della grande rilevanza sociale dell'impatto delle tecnologie basate sull'uso di reti di elaboratori, in particolare il fenomeno internet. La rilevanza sociale ed economica dei sistemi informatici assorbe da tempo quote significative del P.I.L. e determina radicali cambiamenti nel modo di lavorare, di istruirsi, di fruire di nuovi e diversi servizi.
L'accesso e la fruizione delle informazioni digitali, specie per via telematica sono sempre più collegati a diritti costituzionali fondamentali. La pubblica amministrazione ex art. l ..., deve provvedere a rimuovere le barriere tecnologiche che si stanno producendo creando nuovi analfabetismi e nuove disabilità, precludendo a vaste categorie di cittadini l'esercizio di diritti fondamentali.
Art. 2. PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SITI E DEI SERVIZI
Le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, economici e non, e tutti i soggetti di diritto pubblico sono tenut, nell'allestimento e nella gestione di siti, banche dati e servizi telematici, a porre particolare attenzione per assicurare il diritto di cui al precedente Art. 1, a tutte le categorie di cittadini, specie se svantaggiati o disabili.
in particolare:
Pertanto la progettazione e lo sviluppo dei siti e dei sistemi deve attenersi ai seguenti principi generali:
A) - PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DAL DISPOSITIVO
I sistemi informatici, i servizi telematici, i supporti contenenti informazioni digitalizzate di interesse sociale devono essere accessibili a tutti i cittadini, tenendo conto che essi possono possedere macchine diverse, per dimensioni, capacità, velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi di interazione col sistema e con l'informazione e la sua fruizione: tipicamente periferiche alternative.
B) - PRINCIPIO DI PRESENTAZIONE EQUIVALENTE
Le informazioni e le procedure di accesso ai sistemi e alle reti di cui al capoverso precedente, devono sempre distinguere l'informazione principale dalla sua presentazione standard.
L'informazione principale deve essere disponibile anche secondo
modalità alternative di presentazione:
tipicamente deve essere sempre possibile l'accesso alle informazioni sia
con interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento,
sia attraverso interfacce testuali,con comandi a tastiera,
con terminali ridotti o ingranditi, con terminali gsm e computers
palmari ie da automobile,lettori di schermi collegati a dispositivi
speciali (es.barre braille, dispositivi di sintesi vocale,emulatori di
mouse, cannucce,dispositivi di telecomando, ecc.).
In considerazione del fatto che l'informazione principale deve essere veicolabile attraverso differenti canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell'informazione e delle procedure di accesso, devono essere sempre associati a riferimenti testuali e descrittivi, che ne descrivano o sostituiscano la funzione. Ove questo risulti utile il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e suoni, animazioni, filmati, e quanto altro possa facilitare la comunicazione, la fruizione delle informazioni e l'interazione col sistema, utilizzando a pieno le possibilità multimediali rese disponibili dalla tecnologia attuale.
C) - PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ E SEWMPLICITÀ D'USO
Le procedure di accesso ai sistgemi informatici, alle reti di elaboratori, devono tener conto che i cittadini possono avere tempi diversi di interazione col sistema a causa della macchina posseduta, dei dispositivi utilizzati per l'interazione, dei carichi sulle infrastrutture di trasporto, o per effetto di disabilità: sotto tale profilo si devono assicurare procedure legate il meno possibile alla temporizzazione di eventi, evitare testi in movimento, azioni legate a precisi lassi di tempo, e aver cura di sincronizzare le modalità alternative di presentazione: filmati, didascalie, linguaggi del corpo. ecc. La facilità di uso deve essere assicurata in tutte le presentazioni dell'informazione, non solo in quella della procedura standard.
Art. 3. L'AUTORITÀ GARANTE
L'autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione provvede a sorvegliare l'applicazione concreta dei principi esposti nel presente atto:
Art. 4: portali e pagine web accessibili
vengono accolte nell'ordinamento italiano le linee guida per l'accessibilità dei siti web contenute nella raccomandazione del 5 maggio 19999 del World Wide Web Consortium (W3C), che possono così sintetizzarsi:
L'Autorità informatica provvede a una regolamentazione più dettagliata su alcune problematiche connesse ad elementi critici ai fini della accessibilità: problemi di carattere generale, immagini sensibili e mappe, tabelle, cornici e riquadri, moduli (forms),oggetti programmati e animati (applet e script), presentazioni multimediali