Raddoppiate le tasse sulla liquidazione

Il Consiglio dei ministri dell'11-2-2000 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sul trattamento fiscale dei fondi pensione e del "risparmio previdenziale" in genere.

  • Il decreto modifica e aumenta la tassazione del Tfr per costringere i lavoratori a versarlo nei Fondi pensione privati;

  • concede agevolazioni fiscali ai lavoratori solo ne caso che almeno il 50% dei soldi versati ai Fondi pensione provenga dal Tfr.

Il decreto sul trattamento fiscale dei fondi pensione e del Tfr

Le nuove norme saranno operative dal 2001.

La parte capitale del Tfr sarà tassata in un modo:

  • la parte capitale del Tfr (accantonata ogni anno dal padrone) sarà tassata il doppio di oggi (non ci sarà più la detassazione di 600.000 lire per ogni anno di lavoro);

La rivalutazione annuale del Tfr sarà tassata in un altro modo:

  • la rivalutazione annuale del Tfr (1,5% , più i tre quarti dell'inflazione oltre il 2% di inflazione annua) viene assimilata ai rendimenti finanziari, e sarà tassata con l'imposta dell'11% (poco meno dell'imposta media attuale su tutto il Tfr). I lavoratori, tramite il padrone, verseranno ogni anno -anzichè al termine dell'attività lavorativa- l'11% di tasse su questa parte di liquidazione.

Esempio: Liquidazione di 60 milioni con 40 anni di lavoro

Oggi si pagano circa 7.300.000 lire di tasse (aliquota media circa il 12%).

Domani si pagherà il 20,33% sul grosso dei 60 milioni (parte capitale), e l'11% sulla rivalutazione annuale.

Per buttare un pò di fumo negli occhi, questo taglieggiamento della liquidazione, come a suo tempo per le pensioni, viene per ora fatto a rate, colpendo innanzitutto giovani e precari:

  • la liquidazione maturata fino a dicembre 2000 continuerà ad essere tassata col vecchio meccanismo, mentre dal gennaio 2001 entrerà in vigore il nuovo sistema di tassazione;
    (bisogna anche ricordare che le 600.000 lire annue non tassabili previste dal vecchio meccanismo di tassazione del Tfr non sono annualmente rivalutate sulla base dell'inflazione, e questo comporta di per sè un notevole aumento delle tasse: le 500.000 lire del 1985 -cifra stabilita allorchè entrò in vigore quel meccanismo- corrispondono oggi non a 600.000 lire ma a oltre 1.000.000 di lire; e la nuova Irpef del 1998, con l'aliquota aumentata al 19% per i redditi fino a 15 milioni, taglieggiò ancora di più il Tfr)
  • chi cessa il rapporto di lavoro dipendente tra il 1° gennaio 2001 e l’entrata in vigore della "riforma" del Tfr (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005) avrà una detrazione d’imposta di lire 120.000 per ogni anno.
    (La "riforma" del Tfr sarà fatta entro l'anno. Il governo ha già varato
    il 4 febbraio uno schema di decreto sul quale per ora stanno litigando partiti, sindacati, padroni e finanziarie perchè non si sono ancora messi d'accordo sulla spartizione del bottino-Tfr tra fondi chiusi e aperti).

 

Il contenuto di tutto il decreto legislativo dell'11-2-2000 sulla tassazione dei Fondi pensione

"Il provvedimento attua la cosiddetta "delega Visco" e affronta l'aspetto fiscale delle varie forme di previdenza complementare" (IlSole24ore,12-2-2000).

Il Dlgs ha lo scopo di "stimolare lo sviluppo della previdenza integrativa, sia collettiva che individuale, grazie a un trattamento fiscale agevolato rispetto ad altre forme di investimenti".

Le novità principali:

  • aumento della deducibilità degli importi versati ai fondi fino a un ammontare massimo del 12% del reddito del contribuente (rispetto al 6% attuale) e comunque con un tetto massimo di 10 milioni (rispetto ai 5 milioni attuali).
    Per i lavoratori dipendenti, lo sgravio scatta solo se essi versano nei fondi una quota di Tfr pari ad almeno la metà dell'intera contribuzione;
  • deducibili anche i versamenti per le forme assicurative istituite a fini esclusivamente previdenziali. Le polizze previdenziali devono avere la durata di almeno 15 anni e avranno la stessa tassazione dei fondi pensione.
    Per le polizze in essere resta in vigore l'attuale regime;
  • "le prosecuzioni volontarie del versamento di contributi, oggi detraibili al 19%, saranno considerate deducibili al 12% dall'imponibile;
  • "deducibile il riscatto di laurea (o dei contributi versati per altri tipi di ricongiunzione), che fino a oggi potevano essere detratti fino a un limite di 2,5 milioni;
  • "le casalinghe potranno versare nei loro fondi pensione i "buoni sconto" che i centri vendita convenzionati o i gestori di card elettroniche metteranno a loro disposizione, oltre a contribuzioni saltuarie. Anche le casalinghe, così come studenti, figli a carico o disoccupati potranno aderire a una polizza previdenziale o a un fondo aperto con un beneficio di 10 milioni di deduzione fiscale. Dell'agevolazione potranno avvantaggiarsi anche chi li ha in carico fiscalmente, sempre comunque nel limite di 10 milioni;
  • i vecchi iscritti a vecchi fondi (sono soprattutto dirigenti e bancari) che hanno aderito a un fondo di previdenza complementare prima del '93 (data di entrata in vigore della riforma) non hanno il vincolo di destinazione della quota di Tfr alla previdenza complementare. Per i vecchi iscritti, il tetto massimo di deducibilità di 10 milioni è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra quanto effettivamente versato al loro fondo nel 1999 e il limite massimo di 10 milioni;
  • Anche chi percepisce esclusivamente redditi di capitali o di fabbricati -come richiesto in Parlamento dalle commissioni finanze, avrà la possibilità di fruire della deduzioni come i lavoratori dipendenti;
  • l'aliquota sui rendimenti sarà dell'11% per i fondi pensione, chiusi o aperti (invece del 12,5% applicato alle altre rendite finanziarie).
    Escluse dalle agevolazioni le polizze vita inferiori ai quindici anni;

    Tasse sui Fondi pensione:
    in Italia
    -19%
    rispetto agli Usa

  • "La pensione corrisposta ai contribuenti dai fondi integrativi godrà di un trattamento fiscale differenziato: la quota corrispondente ai contributi non dedotti dal contribuente al momento del versamento nel corso dell'attività lavorativa entrerà a far parte del reddito complessivo sottoposto a Irpef, la quota derivante dal rendimento ottenuto dal fondo, sarà sottoposta a tassazione con aliquota fissa dell'11%.