La Casa di Lavoro rientra, alla pari della Colonia agricola, tra quelle che
il codice penale definisce misure amministrative di sicurezza.
È nello specifico una misura di sicurezza detentiva (come il Centro di
Permanenza Temporanea per immigrati, la Colonia agricola, la Casa di cura e
custodia, l’Ospedale psichiatrico giudiziario e il Riformatorio giudiziario).
È regolata dall’ordinamento penitenziario che prevede per essa
l’obbligatorietà del lavoro al suo interno. Nella realtà
manca spesso il lavoro e la misura di sicurezza si limita alla detenzione. Le
Case di lavoro sono nella maggior parte dei casi istituti di dimensioni ridotte
che sorgono in piccoli centri urbani, anche se possono essere ricavate come
sezioni presso le case di reclusione cittadine. Il regime di detenzione si ispira
alla custodia attenuata di tipo lavorativo.
Il caso più frequente di assegnazione a una Casa di lavoro o a Colonia
agricola è quello che fa seguito alla fine della pena detentiva carceraria.
Una volta scontata per intero la condanna in carcere, se la persona è
ritenuta “socialmente pericolosa”, anziché essere
rimessa in libertà, è sottoposta a una misura di sicurezza come
la Casa di lavoro o la Colonia agricola. Anche dopo un periodo di chiusura in
Ospedale psichiatrico giudiziario, se cessa la dichiarazione di infermità
psichica, ma persiste la pericolosità sociale si può essere assegnati
a una Casa di lavoro. In particolare la Casa di lavoro si assegna alle persone
dichiarate "delinquenti abituali", “delinquenti
professionali” o “delinquenti per tendenza”
per le quali sono previsti periodi più lunghi di detenzione e la chiusura
in sezioni speciali. Si può finire in Casa di lavoro anche come punizione
per aver violato misure di sicurezza non detentive (come la libertà
vigilata, il divieto di soggiorno o il divieto di frequentare
determinati luoghi - osterie, spacci pubblici, stadi -).
Il periodo di detenzione in una Casa di Lavoro non può essere inferiore
a un anno, che diventano due anni per i “delinquenti abituali”,
tre per “delinquenti professionali” e quattro anni per
chi è dichiarato “delinquente per tendenza”. Una
volta passato questo periodo, però, non è assicurata la liberazione.
Come ogni altra misura di sicurezza, l’assegnazione a una Casa di lavoro
non può essere revocata finché non cessi la “pericolosità
sociale”. È il magistrato di sorveglianza che provvede al
riesame della pericolosità sociale consultando operatori carcerari,
secondini, assistenti sociali, forze di polizia. Trascorso il periodo minimo
di detenzione il giudice può dichiarare persistente la pericolosità
sociale e fissare un nuovo termine per un esame ulteriore.
Testimonianze
Intervista a un fantasma
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Michele
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