La Casa di Lavoro e la Colonia agricola

La Casa di Lavoro rientra, alla pari della Colonia agricola, tra quelle che il codice penale definisce misure amministrative di sicurezza.
È nello specifico una misura di sicurezza detentiva (come il Centro di Permanenza Temporanea per immigrati, la Colonia agricola, la Casa di cura e custodia, l’Ospedale psichiatrico giudiziario e il Riformatorio giudiziario).
È regolata dall’ordinamento penitenziario che prevede per essa l’obbligatorietà del lavoro al suo interno. Nella realtà manca spesso il lavoro e la misura di sicurezza si limita alla detenzione. Le Case di lavoro sono nella maggior parte dei casi istituti di dimensioni ridotte che sorgono in piccoli centri urbani, anche se possono essere ricavate come sezioni presso le case di reclusione cittadine. Il regime di detenzione si ispira alla custodia attenuata di tipo lavorativo.
Il caso più frequente di assegnazione a una Casa di lavoro o a Colonia agricola è quello che fa seguito alla fine della pena detentiva carceraria. Una volta scontata per intero la condanna in carcere, se la persona è ritenuta “socialmente pericolosa”, anziché essere rimessa in libertà, è sottoposta a una misura di sicurezza come la Casa di lavoro o la Colonia agricola. Anche dopo un periodo di chiusura in Ospedale psichiatrico giudiziario, se cessa la dichiarazione di infermità psichica, ma persiste la pericolosità sociale si può essere assegnati a una Casa di lavoro. In particolare la Casa di lavoro si assegna alle persone dichiarate "delinquenti abituali", “delinquenti professionali” o “delinquenti per tendenza” per le quali sono previsti periodi più lunghi di detenzione e la chiusura in sezioni speciali. Si può finire in Casa di lavoro anche come punizione per aver violato misure di sicurezza non detentive (come la libertà vigilata, il divieto di soggiorno o il divieto di frequentare determinati luoghi - osterie, spacci pubblici, stadi -).
Il periodo di detenzione in una Casa di Lavoro non può essere inferiore a un anno, che diventano due anni per i “delinquenti abituali”, tre per “delinquenti professionali” e quattro anni per chi è dichiarato “delinquente per tendenza”. Una volta passato questo periodo, però, non è assicurata la liberazione. Come ogni altra misura di sicurezza, l’assegnazione a una Casa di lavoro non può essere revocata finché non cessi la “pericolosità sociale”. È il magistrato di sorveglianza che provvede al riesame della pericolosità sociale consultando operatori carcerari, secondini, assistenti sociali, forze di polizia. Trascorso il periodo minimo di detenzione il giudice può dichiarare persistente la pericolosità sociale e fissare un nuovo termine per un esame ulteriore.

Testimonianze
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L'altra faccia della legge
Michele Pegna