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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
ATTO DI CITAZIONE
Gli Avv. Marsilio Casale e Francesco Casale, con studio in Roma, Via
Velletri n. 35, rappresentanti, difensori e domiciliatari, giusta delega
a margine, dell'On. Avv. Giulio Caradonna, nato il 5.2.1927 a Roma,
ivi residente in Corso Trieste n. 54, espongono:
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Sulla rete Internet, all'indirizzo www.ecn.org/la.strada/destra13.htm,
è stata pubblicata una pagina web dal titolo: "Da Piazzale Loreto
a Montecitori. Evoluzione della destra in Italia. A cura delle compagne
e dei compagni de La
Strada. Le organizzazioni extraparlamentari di destra. Avanguardia
Nazionale", contenente il seguente passo: "In Via Torino vi era
un'altra sezione del MSI (sede principale dei mazzieri della banda
Caradonna) da cui partivano le spedizioni contro gli studenti del
"Giulio Cesare", del "Tasso", dell'"Avogadro", del "Righi" e del
"Plinio"."
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Detta pagina, inserita dal "Centro Sociale La Strada" di Roma,
era ospitata sul sito "Isole nella Rete" di Milano (www.ecn.org)
e rimaneva visibile dal 27.12.1996 (data dell'ultimo aggiornamento)
fino almeno al 16.11.2000, come si evince dalle stampate allegate
(docc. Nn. 1-2).
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I dati ivi riportati dall'attore sono assolutamente diffamatori
e destituiti di qualsiasi fondamento. Non è infatti mai esistita
una sede MSI in Via Torino, nè è mai esistita una banda di "mazzieri",
nè questa è mai stata capeggiata dall'odierno attore.
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Palesemente distorto e in conferente è anche il contesto in cui
tali dati sono collocati: la pagina web, dedicata all'organizzazione
eversiva di destra denominata "Avanguardia Nazionale", fa parte
di una sorta di "speciale" volto ad illustrare in modo tendenzioso
e discutibile il panorama della Destra italiana dal dopoguerra ad
oggi (doc. n. 3), all'interno di un sito che ospita contenuti spiccatamente
politici di stampo ultraprogressista e anarcoide ed ha numerosi
links ad altri siti di identico orientamento (doc. n. 4), nonchè
siti mirror, cioè altri siti che riproducono le medesime pagine
web (doc. n. 5).
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Con raccomandata R.R. anticipata via e-mail
del 17.11.2000 (doc. n. 6) l'attore, a mezzo dell'Avv. Francesco
Casale, ha invitato tutti i soggetti cui potesse essere ricondotta
la responsabilità, esclusiva o in concorso tra loro, per la diffamazione
perpetrata ad eliminare tale pagina dal sito in questione, facendo
salvo il risarcimento dei danni.
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Con raccomandata R.R. anticipata via e-mail del 4.12.2000 (doc.
n. 7), Isole nella Rete ed il Sig. Sandro
Moretti, responsabile amministrativo del sito, rispondevano a mezzo
dell'Avv. Gilberto Pagani che: 1) il documento era stato rimosso
non per ammissione di responsabilità ma per motivi tecnici; 2) Isole
nella Rete è solo un server che non risponde dei contenuti di quanto
pubblicato sul sito; 3) le notizie diffamatorie "sono presenti da
anni su autorevoli pubblicazioni e si possono definire di dominio
pubblico".
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La diffamazione perpetrata in pregiudizio dell'On. Giulio Caradonna
è di estrema gravità sia per la natura dell'addebito (essere capobanda
di un manipolo di violenti, autore e ispiratore di spedizioni punitive
animate da spirito di ritorsione politica, volte a minare (deputato
per varie legislature, dirigente nazionale del M.S.I. e personaggio
di spicco della vita politica italiana: docc. nn. 8-12), sia per
le modalità di presentazione e contestualizzazione della notizia,
sia per il veicolo informativo adoperato.
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Infatti, i dati esposti sono assolutamente contrari ai principi
fondamentali che governano il diritto all'informazione, validi anche
per la rete Internet (Trib. Teramo, ord. 11.12.1997, in Dir. inf.,
1998, 370; Trib. Napoli, ord. 8.8.1997, in Giust. civ., 1998, 1,
259) e a maggior ragione per essa, data la sua diffusività e accessibilità
in ogni parte del mondo da qualsiasi soggetto munito di un personal
computer.
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In primo luogo, non è stato rispettato il principio di verità,
nè sull'effettiva ubicazione, nè sull'esistenza di una fantomatica
banda di mazzieri, nè sul fatto che fosse composta e addirittura
anche capeggiata dall'On. Caradonna. Inoltre, se anche fosse vero
che tali notizie sono tratte da autorevoli (!) pubblicazioni e sono
di dominio pubblico, è indiscutibilmente vero che sussiste sempre
a carico di chi diffonde informazioni il dovere di accertare e rispettare
la verità sostanziale dei fatti, senza riprodurre acriticamente
notizie che a loro volta possono essere diffamatorie, facendo così
da cassa di risonanza delle offese alla reputazione (Trib. Roma,
6.4.1988, in Dir. inf., 1998, 837; Trib. Roma, 22.10.1991, ivi,
1992, 468).
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Ma c'è di più. Ammesso e non concesso che sia stato rispettato
il principio di verità, la pubblicazione su una pagina web di fatti
riguardanti l'On. Caradonna risalenti ad oltre trent'anni fa sarebbe
comunque lesiva dei diritti della persona anche in relazione al
c.d. diritto all'oblio ( Pret. Roma, 25.1.1979, in Giust.
civ., 1979, I, 1518; Pret. Roma, 9,12,1987, in Dir. inf., 1998,
461; Trib. Roma, 15.5.1995, ivi, 1996, 422), ora espressamente consacrato
a livello legislativo dagli artt. 9.1.e 13.1.c.2 della L. 675/96.
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In secondo luogo, non è stato rispettato il principio dell'interesse
pubblico alla notizia, posto che i dati pubblicati sul conto dell'On.
Caradonna sono di nessuna attualità e/o utilità sociale, tanto più
a distanza di oltre trent'anni. Se anche vi fosse un interesse pubblico
alla notizia (il che si nega), il limite temporale in cui è lecito
comprimere i diritti della persona offesa in nome di un generale
diritto all'informazione dei cittadini sarebbe abbondantemente trascorso
(Trib. Torino, 20.12.1976, in Giur. Merito, 1977, II, 1137; Trib.
Roma, 15.5.1995, in Dir. inf., 1996, 422).
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In terzo luogo, non è stato rispettato il principio di continenza,
dato che il nome dell'On. Caradonna è citato con riferimento ad
attività paraterroristiche e contrarie all'ordine pubblico senza
che la sua menzione sia di alcuna utilità nel contesto dei fatti
narrati e dei dati esposti, ed anzi essa è totalmente esorbitante
dalle finalità pseudoinformative della pagina web in questione.
Tutto ciò è ben lontano dalla diffusione in forma civile e corretta
e dall'esposizione dei fatti serena e obiettiva che presiedono al
rispetto di questo principio (Trib. Roma, 6.4.1998, in Dir. inf.,
1988, 837), ma anzi opera una distorsione sia dei fatti riportati
che della personalità dell'On. Caradonna, ricostruendoli in modo
assolutamente gratuito ed immaginario. Lo stesso contesto della
pagina web e della altre pagine dedicate alla storia della Destra
in Italia tende ad accentuare la visione fortemente denigratoria
delle persone citate, tra cui l'On. Caradonna, in un modo che si
discosta ampiamente dal c.d. diritto di critica, posto che l'esercizio
di questo richiede comunque una presa di posizione argomentata e
motivata e non può mai estrinsecarsi in mere espressioni negative
ed offensive non accompagnate dall'esposizione delle ragioni del
dissenso (Cass. Pen.; 26.10.1983, in Foro it., 1984, II; 386).
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Alla luce di quanto esposto, risulta provato che la diffusione
di dati riguardanti l'On. Caradonna e la loro combinazione con espressioni
false, ingiuriose e diffamatorie è avvenuta non per mera leggerezza,
ma con piena intenzione e perciò con dolo o, a tutto concedere,
con colpa grave, il che non modifica il disvalore del fatto nè l'entità
del danno.
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Ciononostante, Isole nella Rete afferma di essere solo un provider
che non risponde dei contenuti delle pagine web ospitate (v. supra,
n. 5). Ora, premesso che è inammissibile che attraverso Internet
si realizzino illeciti destinati a rimanere impuniti solo perchè
il web non è sottoposto ad alcuna disciplina di regolamentazione,
come avviene invece per la stampa o la radiotelevisione, è anche
vero che il provider ha un obbligo di controllo sui contenuti veicolati
in rete suo tramite (App. Parigi, 10.2.1999, con nota di DI CIOMMO,
in Danno e resp., 1999, 754; Trib. Napoli, ord. 8.8.1997, cit.;
Trib. Macerata, ord. 2.12.1998, in Dir. industriale, 1999, 35);
questo obbligo va graduato alle dimensioni del provider ed alla
qualità e quantità delle informazioni diffuse in rete. Infatti,
se è difficile, se non impossibile, che siti generici di grande
diffusione e dimensione (i cc.dd. "portali": es. Virgilio, Italia
On Line) e, più in generale, qualsiasi operatore "neutro" in Internet,
possano controllare tutti i contenuti ospitati, ciò non può estendersi
ad un sito di ridotte dimensioni e "di tendenza" per le informazioni
veicolate: Isole nella Rete ha una chiarissima connotazione politica,
come si evince anche dai links ai siti di identico colore, e perciò
non ha solo la possibilità, ma anche il dovere di controllare che
suo tramite non si realizzino comportamenti pregiudizievoli di diritti
alla persona. Si ricorda infine che la pagina web diffamatoria è
stata visibile dal 27.12.1996 fino al 16.11.2000; appare perciò
impensabile che nell'arco di ben quattro anni non fosse possibile
alcun controllo…
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L'informazione "di tendenza" diffusa da Isole nella Rete e dal
C.S. "La Strada", aumentando il rischio di lesioni ai diritti fondamentali
delle persone, consente di qualificare la gestione di un sito che
ospita e promuove idee ultraprogressiste e anarcoidi come esercizio
di attività pericolosa ai sensi dell'artt. 2050 c.c.Inoltre, la
pericolosità deriva anche dal fatto che i convenuti hanno operato
un trattamento di dati personali dell'On. Caradonna, quali il nome
e la ricordata appartenenza politica del medesimo (quest'ultima
qualificata come dato sensibile: art. 22 L. 675/96), come sancito
dall'art. 18 L. 675/96.
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Tutto ciò comporta la responsabilità del Centro Sociale "La Strada"
per diffamazione a mezzo della rete Internet; di Isole nella Rete
per omessa vigilanza, non avendo adottato tutte le misure idonee
a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso; di entrambi per
illecito trattamento di dati personali ai sensi della L. 675/96.
Di tutti questi danni, materiali e morali (si tratta di fatti costituenti
reato), derivati dagli illeciti denunciati devono pertanto rispondere,
in solido o ciascuno per quanto ad esso addebitabile, l'associazione
"Isole nella Rete" di Milano, quest'ultimo nella persona del responsabile
amministrativo Sig. Sandro Moretti.
Tanto premesso, i sottoscritti, n.q.,
CITANO
- 1) l'associazione non riconosciuta "Centro Sociale La Strada",
in persona del l.r.p.t., con sede in (00154) Roma, Via Passino n.
24;
- 2) il Sig. Sandro Moretti, responsabile amministrativo del sito
"Isole nella Rete" (www.ecn.org),
domiciliato in Milano
a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione e Giudice
Designandi, Viale Giulio Cesare n. 54/B, all'udienza del 28 (ventotto)
settembre 2001, ore 9 e segg., con invito a costituirsi almeno venti
giorni prima dell'udienza di comparizione nei modi e nelle forme di
cui all'art. 166 c.p. e con espresso avvertimento che, in mancanza,
incorreranno nelle preclusioni e nelle decadenze previste dall'art.
167 c.p. e si procederà in loro contumacia, per ivi sentirli condannare
in favore dell'attore, in solido o ciascuno per quanto ad esso addebitabile.
- Al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
a norma degli artt. 2050 c.c. (o, in subordine, 2043 c.c.) e 18 L.
675/96, nella somma che il Tribunale riterrà più idone equitativamente
e/o in base alla comune esperienza e che si indica, salva diversa
ed anche maggiore liquidazione, in lire 250.000.000 (duecentocinquanta
milioni);
- Agli interessi come per legge ed alle spese giudiziali.
Si producono i seguenti documenti:
1) - 2) pagina web www.ecn.org/la.strada/destra13.htm
pubblicata il 27.12.1996 e stampata il 14.2.2000 e il 16.11.2000;
3) indice delle pagine web su "Da Piazzale
Loreto a Montecitorio. Evoluzione della Destra in Italia" pubblicato
il 27.12.1996;
4) elenco dei links ad "altri siti antifascisti ed antirazzisti";
5) elenco dei siti mirror e di solidarietà;
6) raccomandata R.R Avv. Francesco Casale datata
17.11.2000;
7) raccomandata R.R. Avv. Gilberto Pagani datata
4.12.2000;
8) attestazione della Camera dei Deputati, da cui risulta che l'attore
è stato deputato per il XIX° Collegio (Roma) per otto legislature (III^,
IV^, V^ e VI^, ininterrottamente dal 3.6.1958 al 4.7.1976, nonchè VIII^,
IX^, X^ e XI^, ininterrottamente dal 3.6.1979 al 14.4.1994);
9) attestazione del Comune di Roma, da cui risulta che l'attore ne è
stato Consigliere dal 27.5.1956 al 21.9.1960 e dal 12.6.1966 al 19.6.1970;
10) attestazione del Comune di Cave (Roma), da cui risulta che l'attore
ne è stato Sindaco dal 20.11.1960 al 28.2.1967 senza soluzione di continuità;
11) estratto dell'Albo degli Avvocati di Roma, cui l'attore risulta
iscritto fin dal 31.10.1974;
12) dichiarazione attestante l'iscrizione dell'attore al Sindacato Libero
Scrittori Italiani.
Roma, 5.5.2001
(Avv. Marsilio Casale) (Avv. Francesco Casale)
Ad istanza dell'Avv. M. Casale, n.q., io sottoscritto Assistente UNEP
della Corte di Appello di Roma ho notificato l'atto che precede:
1) all'associazione non riconosciuta "Centro Sociale La Strada", in
persona del l.r.p.t., con sede in (00154) Roma, Via Passino n. 24, a
mani
2) al Sig. Sandro Moretti, responsabile amministrativo del sito "Isole
nella Rete" (www.ecn.org), domiciliato Milano, a mezzo posta.
A mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 C.P.C., tramite
l'Ufficio Postale di Roma - Prati. Roma, lì 16 mag. 2001
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Ufficiale Giudiziario 462
Patrizia Giontella
15 mag. 2000
n. 11936
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