Atto di citazione
     
Home Page

Lettera dell'Avvocato di Giulio Caradonna

Lettera dell'Avvocato di Isole nella Rete

Testo della citazione

L'Avvocato di Giulio Caradonna intima di rimuovere...

Risposta dell'Avv. di Isole nella Rete

Comparsa di risposta
(prima udienza)

Audizione delle parti

Memoria di Isole nella Rete

Memoria Istruttoria di Replica di Isole nella Rete

Conclusionale dell'avvocato di INR

Memoria conclusiva dell'avvocato di INR

Comunicato di Isole

Testo della sentenza

         

Links e altri siti correlati

Documenti

Fotografie

Da Piazzale Loreto a Montecitorio: Evoluzione della destra in Italia
dossier sulla destra in Italia realizzato a cura delle compagne e dei compagni de La Strada, contenente la pagina incriminata

Preleva il file destra.zip (2,5 Mb) contenente il dossier sulla destra in Italia

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

Gli Avv. Marsilio Casale e Francesco Casale, con studio in Roma, Via Velletri n. 35, rappresentanti, difensori e domiciliatari, giusta delega a margine, dell'On. Avv. Giulio Caradonna, nato il 5.2.1927 a Roma, ivi residente in Corso Trieste n. 54, espongono:

  1. Sulla rete Internet, all'indirizzo www.ecn.org/la.strada/destra13.htm, è stata pubblicata una pagina web dal titolo: "Da Piazzale Loreto a Montecitori. Evoluzione della destra in Italia. A cura delle compagne e dei compagni de La Strada. Le organizzazioni extraparlamentari di destra. Avanguardia Nazionale", contenente il seguente passo: "In Via Torino vi era un'altra sezione del MSI (sede principale dei mazzieri della banda Caradonna) da cui partivano le spedizioni contro gli studenti del "Giulio Cesare", del "Tasso", dell'"Avogadro", del "Righi" e del "Plinio"."

  2. Detta pagina, inserita dal "Centro Sociale La Strada" di Roma, era ospitata sul sito "Isole nella Rete" di Milano (www.ecn.org) e rimaneva visibile dal 27.12.1996 (data dell'ultimo aggiornamento) fino almeno al 16.11.2000, come si evince dalle stampate allegate (docc. Nn. 1-2).

  3. I dati ivi riportati dall'attore sono assolutamente diffamatori e destituiti di qualsiasi fondamento. Non è infatti mai esistita una sede MSI in Via Torino, nè è mai esistita una banda di "mazzieri", nè questa è mai stata capeggiata dall'odierno attore.

  4. Palesemente distorto e in conferente è anche il contesto in cui tali dati sono collocati: la pagina web, dedicata all'organizzazione eversiva di destra denominata "Avanguardia Nazionale", fa parte di una sorta di "speciale" volto ad illustrare in modo tendenzioso e discutibile il panorama della Destra italiana dal dopoguerra ad oggi (doc. n. 3), all'interno di un sito che ospita contenuti spiccatamente politici di stampo ultraprogressista e anarcoide ed ha numerosi links ad altri siti di identico orientamento (doc. n. 4), nonchè siti mirror, cioè altri siti che riproducono le medesime pagine web (doc. n. 5).

  5. Con raccomandata R.R. anticipata via e-mail del 17.11.2000 (doc. n. 6) l'attore, a mezzo dell'Avv. Francesco Casale, ha invitato tutti i soggetti cui potesse essere ricondotta la responsabilità, esclusiva o in concorso tra loro, per la diffamazione perpetrata ad eliminare tale pagina dal sito in questione, facendo salvo il risarcimento dei danni.

  6. Con raccomandata R.R. anticipata via e-mail del 4.12.2000 (doc. n. 7), Isole nella Rete ed il Sig. Sandro Moretti, responsabile amministrativo del sito, rispondevano a mezzo dell'Avv. Gilberto Pagani che: 1) il documento era stato rimosso non per ammissione di responsabilità ma per motivi tecnici; 2) Isole nella Rete è solo un server che non risponde dei contenuti di quanto pubblicato sul sito; 3) le notizie diffamatorie "sono presenti da anni su autorevoli pubblicazioni e si possono definire di dominio pubblico".

  7. La diffamazione perpetrata in pregiudizio dell'On. Giulio Caradonna è di estrema gravità sia per la natura dell'addebito (essere capobanda di un manipolo di violenti, autore e ispiratore di spedizioni punitive animate da spirito di ritorsione politica, volte a minare (deputato per varie legislature, dirigente nazionale del M.S.I. e personaggio di spicco della vita politica italiana: docc. nn. 8-12), sia per le modalità di presentazione e contestualizzazione della notizia, sia per il veicolo informativo adoperato.

  8. Infatti, i dati esposti sono assolutamente contrari ai principi fondamentali che governano il diritto all'informazione, validi anche per la rete Internet (Trib. Teramo, ord. 11.12.1997, in Dir. inf., 1998, 370; Trib. Napoli, ord. 8.8.1997, in Giust. civ., 1998, 1, 259) e a maggior ragione per essa, data la sua diffusività e accessibilità in ogni parte del mondo da qualsiasi soggetto munito di un personal computer.

  9. In primo luogo, non è stato rispettato il principio di verità, nè sull'effettiva ubicazione, nè sull'esistenza di una fantomatica banda di mazzieri, nè sul fatto che fosse composta e addirittura anche capeggiata dall'On. Caradonna. Inoltre, se anche fosse vero che tali notizie sono tratte da autorevoli (!) pubblicazioni e sono di dominio pubblico, è indiscutibilmente vero che sussiste sempre a carico di chi diffonde informazioni il dovere di accertare e rispettare la verità sostanziale dei fatti, senza riprodurre acriticamente notizie che a loro volta possono essere diffamatorie, facendo così da cassa di risonanza delle offese alla reputazione (Trib. Roma, 6.4.1988, in Dir. inf., 1998, 837; Trib. Roma, 22.10.1991, ivi, 1992, 468).

  10. Ma c'è di più. Ammesso e non concesso che sia stato rispettato il principio di verità, la pubblicazione su una pagina web di fatti riguardanti l'On. Caradonna risalenti ad oltre trent'anni fa sarebbe comunque lesiva dei diritti della persona anche in relazione al c.d. diritto all'oblio ( Pret. Roma, 25.1.1979, in Giust. civ., 1979, I, 1518; Pret. Roma, 9,12,1987, in Dir. inf., 1998, 461; Trib. Roma, 15.5.1995, ivi, 1996, 422), ora espressamente consacrato a livello legislativo dagli artt. 9.1.e 13.1.c.2 della L. 675/96.

  11. In secondo luogo, non è stato rispettato il principio dell'interesse pubblico alla notizia, posto che i dati pubblicati sul conto dell'On. Caradonna sono di nessuna attualità e/o utilità sociale, tanto più a distanza di oltre trent'anni. Se anche vi fosse un interesse pubblico alla notizia (il che si nega), il limite temporale in cui è lecito comprimere i diritti della persona offesa in nome di un generale diritto all'informazione dei cittadini sarebbe abbondantemente trascorso (Trib. Torino, 20.12.1976, in Giur. Merito, 1977, II, 1137; Trib. Roma, 15.5.1995, in Dir. inf., 1996, 422).

  12. In terzo luogo, non è stato rispettato il principio di continenza, dato che il nome dell'On. Caradonna è citato con riferimento ad attività paraterroristiche e contrarie all'ordine pubblico senza che la sua menzione sia di alcuna utilità nel contesto dei fatti narrati e dei dati esposti, ed anzi essa è totalmente esorbitante dalle finalità pseudoinformative della pagina web in questione. Tutto ciò è ben lontano dalla diffusione in forma civile e corretta e dall'esposizione dei fatti serena e obiettiva che presiedono al rispetto di questo principio (Trib. Roma, 6.4.1998, in Dir. inf., 1988, 837), ma anzi opera una distorsione sia dei fatti riportati che della personalità dell'On. Caradonna, ricostruendoli in modo assolutamente gratuito ed immaginario. Lo stesso contesto della pagina web e della altre pagine dedicate alla storia della Destra in Italia tende ad accentuare la visione fortemente denigratoria delle persone citate, tra cui l'On. Caradonna, in un modo che si discosta ampiamente dal c.d. diritto di critica, posto che l'esercizio di questo richiede comunque una presa di posizione argomentata e motivata e non può mai estrinsecarsi in mere espressioni negative ed offensive non accompagnate dall'esposizione delle ragioni del dissenso (Cass. Pen.; 26.10.1983, in Foro it., 1984, II; 386).

  13. Alla luce di quanto esposto, risulta provato che la diffusione di dati riguardanti l'On. Caradonna e la loro combinazione con espressioni false, ingiuriose e diffamatorie è avvenuta non per mera leggerezza, ma con piena intenzione e perciò con dolo o, a tutto concedere, con colpa grave, il che non modifica il disvalore del fatto nè l'entità del danno.

  14. Ciononostante, Isole nella Rete afferma di essere solo un provider che non risponde dei contenuti delle pagine web ospitate (v. supra, n. 5). Ora, premesso che è inammissibile che attraverso Internet si realizzino illeciti destinati a rimanere impuniti solo perchè il web non è sottoposto ad alcuna disciplina di regolamentazione, come avviene invece per la stampa o la radiotelevisione, è anche vero che il provider ha un obbligo di controllo sui contenuti veicolati in rete suo tramite (App. Parigi, 10.2.1999, con nota di DI CIOMMO, in Danno e resp., 1999, 754; Trib. Napoli, ord. 8.8.1997, cit.; Trib. Macerata, ord. 2.12.1998, in Dir. industriale, 1999, 35); questo obbligo va graduato alle dimensioni del provider ed alla qualità e quantità delle informazioni diffuse in rete. Infatti, se è difficile, se non impossibile, che siti generici di grande diffusione e dimensione (i cc.dd. "portali": es. Virgilio, Italia On Line) e, più in generale, qualsiasi operatore "neutro" in Internet, possano controllare tutti i contenuti ospitati, ciò non può estendersi ad un sito di ridotte dimensioni e "di tendenza" per le informazioni veicolate: Isole nella Rete ha una chiarissima connotazione politica, come si evince anche dai links ai siti di identico colore, e perciò non ha solo la possibilità, ma anche il dovere di controllare che suo tramite non si realizzino comportamenti pregiudizievoli di diritti alla persona. Si ricorda infine che la pagina web diffamatoria è stata visibile dal 27.12.1996 fino al 16.11.2000; appare perciò impensabile che nell'arco di ben quattro anni non fosse possibile alcun controllo…

  15. L'informazione "di tendenza" diffusa da Isole nella Rete e dal C.S. "La Strada", aumentando il rischio di lesioni ai diritti fondamentali delle persone, consente di qualificare la gestione di un sito che ospita e promuove idee ultraprogressiste e anarcoidi come esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'artt. 2050 c.c.Inoltre, la pericolosità deriva anche dal fatto che i convenuti hanno operato un trattamento di dati personali dell'On. Caradonna, quali il nome e la ricordata appartenenza politica del medesimo (quest'ultima qualificata come dato sensibile: art. 22 L. 675/96), come sancito dall'art. 18 L. 675/96.

  16. Tutto ciò comporta la responsabilità del Centro Sociale "La Strada" per diffamazione a mezzo della rete Internet; di Isole nella Rete per omessa vigilanza, non avendo adottato tutte le misure idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso; di entrambi per illecito trattamento di dati personali ai sensi della L. 675/96. Di tutti questi danni, materiali e morali (si tratta di fatti costituenti reato), derivati dagli illeciti denunciati devono pertanto rispondere, in solido o ciascuno per quanto ad esso addebitabile, l'associazione "Isole nella Rete" di Milano, quest'ultimo nella persona del responsabile amministrativo Sig. Sandro Moretti.

Tanto premesso, i sottoscritti, n.q.,

CITANO

  1. 1) l'associazione non riconosciuta "Centro Sociale La Strada", in persona del l.r.p.t., con sede in (00154) Roma, Via Passino n. 24;

  2. 2) il Sig. Sandro Moretti, responsabile amministrativo del sito "Isole nella Rete" (www.ecn.org), domiciliato in Milano

a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione e Giudice Designandi, Viale Giulio Cesare n. 54/B, all'udienza del 28 (ventotto) settembre 2001, ore 9 e segg., con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p. e con espresso avvertimento che, in mancanza, incorreranno nelle preclusioni e nelle decadenze previste dall'art. 167 c.p. e si procederà in loro contumacia, per ivi sentirli condannare in favore dell'attore, in solido o ciascuno per quanto ad esso addebitabile.

  • Al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a norma degli artt. 2050 c.c. (o, in subordine, 2043 c.c.) e 18 L. 675/96, nella somma che il Tribunale riterrà più idone equitativamente e/o in base alla comune esperienza e che si indica, salva diversa ed anche maggiore liquidazione, in lire 250.000.000 (duecentocinquanta milioni);

  • Agli interessi come per legge ed alle spese giudiziali.

Si producono i seguenti documenti:

1) - 2) pagina web www.ecn.org/la.strada/destra13.htm pubblicata il 27.12.1996 e stampata il 14.2.2000 e il 16.11.2000;
3) indice delle pagine web su "Da Piazzale Loreto a Montecitorio. Evoluzione della Destra in Italia" pubblicato il 27.12.1996;
4) elenco dei links ad "altri siti antifascisti ed antirazzisti";
5) elenco dei siti mirror e di solidarietà;
6) raccomandata R.R Avv. Francesco Casale datata 17.11.2000;
7) raccomandata R.R. Avv. Gilberto Pagani datata 4.12.2000;
8) attestazione della Camera dei Deputati, da cui risulta che l'attore è stato deputato per il XIX° Collegio (Roma) per otto legislature (III^, IV^, V^ e VI^, ininterrottamente dal 3.6.1958 al 4.7.1976, nonchè VIII^, IX^, X^ e XI^, ininterrottamente dal 3.6.1979 al 14.4.1994);
9) attestazione del Comune di Roma, da cui risulta che l'attore ne è stato Consigliere dal 27.5.1956 al 21.9.1960 e dal 12.6.1966 al 19.6.1970;
10) attestazione del Comune di Cave (Roma), da cui risulta che l'attore ne è stato Sindaco dal 20.11.1960 al 28.2.1967 senza soluzione di continuità;
11) estratto dell'Albo degli Avvocati di Roma, cui l'attore risulta iscritto fin dal 31.10.1974;
12) dichiarazione attestante l'iscrizione dell'attore al Sindacato Libero Scrittori Italiani.

Roma, 5.5.2001
(Avv. Marsilio Casale) (Avv. Francesco Casale)

Ad istanza dell'Avv. M. Casale, n.q., io sottoscritto Assistente UNEP della Corte di Appello di Roma ho notificato l'atto che precede:
1) all'associazione non riconosciuta "Centro Sociale La Strada", in persona del l.r.p.t., con sede in (00154) Roma, Via Passino n. 24, a mani
2) al Sig. Sandro Moretti, responsabile amministrativo del sito "Isole nella Rete" (www.ecn.org), domiciliato Milano, a mezzo posta.

A mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 C.P.C., tramite l'Ufficio Postale di Roma - Prati. Roma, lì 16 mag. 2001

CORTE D'APPELLO DI ROMA
Ufficiale Giudiziario 462
Patrizia Giontella

15 mag. 2000
n. 11936

     
torna all'inizio