Comparsa
di risposta del 20/11/2001 (prima udienza) |
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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Nell'interesse dell'Associazione "Isole nella Rete" (CF 97178730152) in persona del Presidente Sig. Sandro Moretti, con sede in Milano, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gilberto Pagani del Foro di Milano e dall'Avv. Pier Luigi Panici ed elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma Via Otranto, 18 come da mandato in calce alla copia notificata della citazione CONTRO On. Avv. Giulio Caradonna - Avv. Marsilio Casale e Francesco Casale FATTO Con atto di citazione notificato il 16.05.2001 l'On. Avv. Giulio Caradonna
evocava in giudizio l'associazione non riconosciuta "Centro Sociale
La Strada" - in persona del suo rapp.te pro-tempore ed avente sede in
Roma in Via Passino 24, e l'Associazione "Isole nella Rete" al fine
di far accertare e dichiarare la responsabilità della prima per diffamazione
a mezzo della rete internet; della seconda per omessa vigilanza, non
avendo adottato tutte le misure idonee a scongiurare il verificarsi
dell'evento dannoso; di entrambe per illecito trattamento di dati personali
ai sensi della L. 675/96. DIRITTO 1) Sulla responsabilità del server per omessa vigilanza Vero è che bisogna comunque tenere in considerazione le dimensioni del server nonché soprattutto la gravità e la visibilità dell'illecito commesso, ma è proprio in virtù di quest'ultimo punto ed in base alle motivazioni da noi addotte nelle pagine a venire che riteniamo di dovere escludere a carico di "Isole nella Rete" l'esistenza di quell'obbligo di vigilanza sopra richiamato, non avendo avuto questa alcun motivo di ritenere illegale (e tale non è) il contenuto del dossier presentato dal Centro Sociale "La Strada" . Esemplare in tal senso risulta essere una sentenza del Tribunale di Roma del 22 marzo 1999 in cui si dice: "Il provider che effettua il collegamento in rete non è tenuto ad accertarsi del contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi che vengono immessi in un sito; tuttavia, sussiste la sua responsabilità per colpa se il contenuto delle dette comunicazioni da trasmettere appaia all'evidenza illecito; in questo caso il provider, dando corso al collegamento concorre nel fatto illecito in quanto dà un apporto causale alla commissione dello stesso". (Dir. Informatica 2000, 66). In secondo luogo - e a conferma di quanto fino qui affermato - sottolineiamo come la Direttiva Europea sul commercio elettronico (2000/31/CE del Parlamento e del Consiglio dell'8 giugno 2000) sia orientata verso una soluzione di questo tipo, stabilendo all'art. 15 co. 1 che: "Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite". 2) Sul reato di diffamazione a mezzo Internet Vero è che il sito in questione ha una sua linea politica ben definita
e che ha numerosi links ad altri siti di identico orientamento, ma ciò
non deve portare ad una valutazione acritica di un lavoro svolto a puro
titolo informativo e culturale. Una volta accertata la assoluta verità dei fatti riportati sulle pagine web in questione, per diversi motivi riteniamo di dovere escludere la sussistenza di alcuna diffamazione nei confronti dell'On. Avv. Caradonna in conseguenza della quale possa essere ritenuto legittimo un diritto al risarcimento. - Innanzitutto risulta chiaro come siano state rispettate le condizioni che stanno alla base del legittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 c.p. che qui si intende richiamare e che costituiscono causa di giustificazione in presenza di una eventuale lesione dell'altrui reputazione (Trib. Trento, 15.1.1999, in Giust. Pen. 1999, II, 362; Cass. Pen. Sez. V, 11.8.1998, n. 11199, in Dir. Informatica 1999, 647). Contrariamente a quanto affermato da parte attrice, siamo di fronte
ad un articolo redatto nel pieno rispetto e nella rigorosa osservanza
del già richiamato principio di verità e dei principi di pertinenza
e di continenza. In secondo luogo - in relazione al principio di pertinenza, costituito dall'oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono attualmente per l'opinione pubblica - tralasciando per ora le problematiche che affronteremo più avanti relative agli anni trascorsi a partire dal momento del fatto narrato, un excursus storico sul partito della destra in Italia e la citazione di particolari avvenimenti che al tempo ebbero notevole risonanza, rivestono tuttora necessariamente un notevole interesse, anche e soprattutto in relazione alla personalità dell'attore, non fosse altro che per ragioni strettamente culturali ed informative. Aggiungiamo inoltre che parte attrice ha fatto riferimento nella citazione non tanto al diritto di cronaca quanto al diritto di critica il cui unico limite invalicabile è rappresentato dall'interesse pubblico e sociale dell'argomento trattato, concretizzandosi il diritto di critica non in una semplice narrazione dei fatti (nel caso specifico veritiera, corretta e pertinente) quanto in una espressione di giudizio o di opinione che, per sua stessa definizione, non può che fondarsi su una interpretazione soggettiva dei fatti (Trib. Torino, 21.4.1998, in Dir. Informatica, 1999, 61). Per quanto attiene al c.d. "diritto all'oblio" invocato da parte attrice, ciò che preme sottolineare in questa sede è la diversità esistente tra i non molti casi in cui in passato tale diritto è stato riconosciuto ed il fatto in oggetto. Il diritto all'oblio - definibile sostanzialmente come il diritto di impedire di essere nuovamente proiettati senza consenso verso una indesiderata notorietà - inteso in origine come una sorta di "diritto al segreto del disonore" - si presenta come speculare al diritto alla riservatezza, avendo ad oggetto fatti che, al momento in cui si sono verificati, non rientravano nell'ambito di tale tutela. Ciò che giustifica nel nostro caso la compressione del diritto all'oblio, in ossequio al diritto di cronaca ed in particolar modo al diritto di critica, è innanzitutto - ancora una volta - l'interesse pubblico o l'utilità sociale, l'esistenza ossia di oggettive ragioni culturali, morali, ideali o politiche alla conoscenza dei fatti in oggetto. Al di là della impossibilità a nostro avviso di sindacare su quelle che sono le ragioni che giustificano ancora adesso la pubblicazione di un articolo di tal genere, due elementi in particolare caratterizzano il caso in oggetto e permettono di escludere l'invocazione al diritto all'oblio: a) L'attualità della notizia, trattandosi di un fatto riconducibile ad una serie di avvenimenti accaduti in passato in un determinato periodo storico e che hanno sempre costituito oggetto di analisi e di studio. b) Il rispetto dell'attuale identità personale della persona citata in quanto, senza voler mettere in dubbio in questa sede il fatto che l'On. Caradonna allo stato attuale sia totalmente estraneo ad episodi di tal genere, ciò che risulta essere effettivamente mutato è in realtà il contesto sociale in cui tali fatti nel corso di quegli anni si verificavano, cosa che per ovvie ragioni non può giustificare il ricorso al diritto a che questi vengano dimenticati. c) La persistenza del nome dell'On. Caradonna sui media, sempre associata ai fatti narrati dall'articolo per cui è causa. 3) Sul trattamento dei dati personali e sulla richiesta ex art.
2050 c.c. L'attore chiede inoltre la condanna dei convenuti ex art. 2050 c.c. in quanto Isole nella Rete sarebbe "…un sito che ospita e promuove idee ultraprogressiste e anarcoidi…". Dunque la libera espressione del pensiero sarebbe in sé attività pericolosa! In ogni caso l'attività telematica svolta per scopi meramente informativi non è ovviamente pericolosa in quanto tale ma può essere eventualmente considerata tale solo avuto riguardo all'oggetto ed alla sua potenzialità lesiva, nel caso di specie inesistente per i motivi illustrati (Cass. Civ. 27 gennaio 1982, n. 542 in Giust. Civ. Mass. 1982, fasc. 1). 4) In via istruttoria CONCLUSIONI Respingersi la domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1) Atto costitutivo Isole nella Rete Milano, Roma, settembre 2001 |
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