Comparsa di risposta del 20/11/2001
(prima udienza)
     

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Lettera dell'Avvocato di Giulio Caradonna

Lettera dell'Avvocato di Isole nella Rete

Testo della citazione

L'Avvocato di Giulio Caradonna intima di rimuovere...

Risposta dell'Avv. di Isole nella Rete

Comparsa di risposta
(prima udienza)

Audizione delle parti

Memoria di Isole nella Rete

Memoria Istruttoria di Replica di Isole nella Rete

Conclusionale dell'avvocato di INR

Memoria conclusiva dell'avvocato di INR

Comunicato di Isole

Testo della sentenza

         

Links e altri siti correlati

Documenti

Fotografie

Da Piazzale Loreto a Montecitorio: Evoluzione della destra in Italia
dossier sulla destra in Italia realizzato a cura delle compagne e dei compagni de La Strada, contenente la pagina incriminata

Preleva il file destra.zip (2,5 Mb) contenente il dossier sulla destra in Italia

 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nell'interesse dell'Associazione "Isole nella Rete" (CF 97178730152) in persona del Presidente Sig. Sandro Moretti, con sede in Milano, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gilberto Pagani del Foro di Milano e dall'Avv. Pier Luigi Panici ed elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma Via Otranto, 18 come da mandato in calce alla copia notificata della citazione

CONTRO

On. Avv. Giulio Caradonna - Avv. Marsilio Casale e Francesco Casale

FATTO

Con atto di citazione notificato il 16.05.2001 l'On. Avv. Giulio Caradonna evocava in giudizio l'associazione non riconosciuta "Centro Sociale La Strada" - in persona del suo rapp.te pro-tempore ed avente sede in Roma in Via Passino 24, e l'Associazione "Isole nella Rete" al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità della prima per diffamazione a mezzo della rete internet; della seconda per omessa vigilanza, non avendo adottato tutte le misure idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso; di entrambe per illecito trattamento di dati personali ai sensi della L. 675/96.
Chiedevano inoltre di condannare entrambe al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, a norma degli artt. 2050 c.c. (o, in subordine, 2043 c.c.) e 18 L. 675/96, nella somma che il Tribunale riterrà più idonea equitativamente e indicata in L. 250.000.000, oltre interessi e spese giudiziali.
Con la presente si costituisce l'Associazione "Isole nella Rete" ut sopra rappresentata e difesa ed eccepisce in

DIRITTO

1) Sulla responsabilità del server per omessa vigilanza
Premesso che - come si argomenterà infra - non vi è stata alcuna diffamazione nei riguardi dell'On. Caradonna, occorre innanzitutto cercare di chiarire la normativa applicabile allo stato attuale in merito ai limiti di responsabilità riconoscibili, in ambito telematico, ai cosiddetti Provider (o Internet Service Provider), quale "Isole nella Rete" è.
Conformemente a quella che è la tendenza ormai costante in materia, non sussistono - nel caso specifico - valide ragioni che possano giustificare il riconoscimento a carico del server di un obbligo di controllo e di vigilanza su tutti i comportamenti tenuti e le attività espletate in rete dai propri utenti. In primo luogo, il fatto di dovere ragionevolmente paragonare il Provider al gestore ad esempio di un'edicola e non all'editore e l'impossibilità di assimilarlo sempre e comunque al mezzo stampa, impedisce qualsiasi previsione di responsabilità ex art. 57 c.p. per omissione dei controlli necessari ad impedire il compimento di reati con il mezzo della pubblicazione, in quanto ci troveremmo di fronte ad una applicazione analogica vietata in materia penale (G.U.P. Trib. Oristano, 25 maggio 2000 in: Dir. Inf. 2000, 654).
Se aggiungiamo inoltre che in virtù dell'art 27 della Costituzione non si può ritenere responsabile di un illecito informatico un soggetto per il solo motivo di essere titolare o responsabile di un sito, nonostante in base ai principi della legge 675/1996 il Provider debba essere ritenuto "titolare" delle attività svolte in rete dai propri utenti, allo stato attuale ed in difetto soprattutto di una specifica normativa non pare possibile ravvisare in capo ad esso un obbligo di tale genere ed il riconoscimento di una conseguente responsabilità per eventuali contenuti illeciti presenti in rete non trova alcun fondamento positivo nel sistema vigente.

Vero è che bisogna comunque tenere in considerazione le dimensioni del server nonché soprattutto la gravità e la visibilità dell'illecito commesso, ma è proprio in virtù di quest'ultimo punto ed in base alle motivazioni da noi addotte nelle pagine a venire che riteniamo di dovere escludere a carico di "Isole nella Rete" l'esistenza di quell'obbligo di vigilanza sopra richiamato, non avendo avuto questa alcun motivo di ritenere illegale (e tale non è) il contenuto del dossier presentato dal Centro Sociale "La Strada" .

Esemplare in tal senso risulta essere una sentenza del Tribunale di Roma del 22 marzo 1999 in cui si dice: "Il provider che effettua il collegamento in rete non è tenuto ad accertarsi del contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi che vengono immessi in un sito; tuttavia, sussiste la sua responsabilità per colpa se il contenuto delle dette comunicazioni da trasmettere appaia all'evidenza illecito; in questo caso il provider, dando corso al collegamento concorre nel fatto illecito in quanto dà un apporto causale alla commissione dello stesso". (Dir. Informatica 2000, 66).

In secondo luogo - e a conferma di quanto fino qui affermato - sottolineiamo come la Direttiva Europea sul commercio elettronico (2000/31/CE del Parlamento e del Consiglio dell'8 giugno 2000) sia orientata verso una soluzione di questo tipo, stabilendo all'art. 15 co. 1 che: "Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite".

2) Sul reato di diffamazione a mezzo Internet
La pagina web incriminata, oggetto della citazione, era ed è tuttora contenuta all'interno di un dossier - inserito dal Centro Sociale La Strada ed ospitato dal server "Isole nella Rete" - in cui viene presentata una breve ed esauriente storia della destra in Italia, dalla fondazione del Movimento Sociale Italiano nel 1946 sino ai giorni nostri. Al di là del fatto che non è certo corretto né veritiero definire il dossier in questione come volto ad illustrare in modo tendenzioso e discutibile il panorama della Destra in Italia - costituendo questo in realtà una sorta di cronaca, priva di particolari commenti o chiarimenti di parte, di quelli che sono stati gli episodi più importanti che hanno caratterizzato la storia del partito - tutte le notizie e le informazioni ivi riportate, in precedenza attentamente vagliate, sono tratte da fonti di assoluto dominio pubblico e soprattutto di diversa connotazione ed estrazione e non possono di certo essere considerate infondate, al contrario di quanto affermato dalla parte attrice (Trib. Roma, 6.4.1988, in Dir. Inf., 1988, 837).

Vero è che il sito in questione ha una sua linea politica ben definita e che ha numerosi links ad altri siti di identico orientamento, ma ciò non deve portare ad una valutazione acritica di un lavoro svolto a puro titolo informativo e culturale.
Tutta la documentazione di base del dossier ed in particolare della pagina incriminata è presente all'indirizzo web sopra riportato e conferma come non sussista alcuna violazione del "principio di verità" richiamato dall'attore all'atto di citazione, se non eventualmente in relazione alla reale ubicazione della sezione dell'M.S.I di Via Torino, la cui rilevanza, in relazione alla questione trattata, appare inesistente.

Una volta accertata la assoluta verità dei fatti riportati sulle pagine web in questione, per diversi motivi riteniamo di dovere escludere la sussistenza di alcuna diffamazione nei confronti dell'On. Avv. Caradonna in conseguenza della quale possa essere ritenuto legittimo un diritto al risarcimento. - Innanzitutto risulta chiaro come siano state rispettate le condizioni che stanno alla base del legittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 c.p. che qui si intende richiamare e che costituiscono causa di giustificazione in presenza di una eventuale lesione dell'altrui reputazione (Trib. Trento, 15.1.1999, in Giust. Pen. 1999, II, 362; Cass. Pen. Sez. V, 11.8.1998, n. 11199, in Dir. Informatica 1999, 647).

Contrariamente a quanto affermato da parte attrice, siamo di fronte ad un articolo redatto nel pieno rispetto e nella rigorosa osservanza del già richiamato principio di verità e dei principi di pertinenza e di continenza.
In primo luogo, in relazione allo specifico passo oggetto della citazione, e più in generale all'intero dossier, il fatto che il nome dell'On. Caradonna sia stato riportato in riferimento al dimostrato compimento di attività contrarie alla Costituzione, alla L.645/52 (ricostituzione del disciolto partito fascista) e all'ordine pubblico, non porta al superamento del cosiddetto limite della continenza, in altre parole della esposizione in forma civile dei fatti e della loro valutazione. La notizia è stata infatti riportata utilizzando forme espressive corrette ed adeguate, improntandosi a leale chiarezza senza giungere a forme di offesa indiretta e non costituisce in alcun modo un attacco personale diretto a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato (Cass. Pen., Sez. V, 26 ottobre 1983 in Foro It. 1984, II, 386).
E' del tutto fuori luogo ed infondato valutare per tale ragione la citazione del nome della persona in oggetto e di altre ancora come totalmente esorbitante dalle finalità informative della pagina.

In secondo luogo - in relazione al principio di pertinenza, costituito dall'oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono attualmente per l'opinione pubblica - tralasciando per ora le problematiche che affronteremo più avanti relative agli anni trascorsi a partire dal momento del fatto narrato, un excursus storico sul partito della destra in Italia e la citazione di particolari avvenimenti che al tempo ebbero notevole risonanza, rivestono tuttora necessariamente un notevole interesse, anche e soprattutto in relazione alla personalità dell'attore, non fosse altro che per ragioni strettamente culturali ed informative.

Aggiungiamo inoltre che parte attrice ha fatto riferimento nella citazione non tanto al diritto di cronaca quanto al diritto di critica il cui unico limite invalicabile è rappresentato dall'interesse pubblico e sociale dell'argomento trattato, concretizzandosi il diritto di critica non in una semplice narrazione dei fatti (nel caso specifico veritiera, corretta e pertinente) quanto in una espressione di giudizio o di opinione che, per sua stessa definizione, non può che fondarsi su una interpretazione soggettiva dei fatti (Trib. Torino, 21.4.1998, in Dir. Informatica, 1999, 61).

Per quanto attiene al c.d. "diritto all'oblio" invocato da parte attrice, ciò che preme sottolineare in questa sede è la diversità esistente tra i non molti casi in cui in passato tale diritto è stato riconosciuto ed il fatto in oggetto.

Il diritto all'oblio - definibile sostanzialmente come il diritto di impedire di essere nuovamente proiettati senza consenso verso una indesiderata notorietà - inteso in origine come una sorta di "diritto al segreto del disonore" - si presenta come speculare al diritto alla riservatezza, avendo ad oggetto fatti che, al momento in cui si sono verificati, non rientravano nell'ambito di tale tutela.

Ciò che giustifica nel nostro caso la compressione del diritto all'oblio, in ossequio al diritto di cronaca ed in particolar modo al diritto di critica, è innanzitutto - ancora una volta - l'interesse pubblico o l'utilità sociale, l'esistenza ossia di oggettive ragioni culturali, morali, ideali o politiche alla conoscenza dei fatti in oggetto.

Al di là della impossibilità a nostro avviso di sindacare su quelle che sono le ragioni che giustificano ancora adesso la pubblicazione di un articolo di tal genere, due elementi in particolare caratterizzano il caso in oggetto e permettono di escludere l'invocazione al diritto all'oblio:

a) L'attualità della notizia, trattandosi di un fatto riconducibile ad una serie di avvenimenti accaduti in passato in un determinato periodo storico e che hanno sempre costituito oggetto di analisi e di studio.

b) Il rispetto dell'attuale identità personale della persona citata in quanto, senza voler mettere in dubbio in questa sede il fatto che l'On. Caradonna allo stato attuale sia totalmente estraneo ad episodi di tal genere, ciò che risulta essere effettivamente mutato è in realtà il contesto sociale in cui tali fatti nel corso di quegli anni si verificavano, cosa che per ovvie ragioni non può giustificare il ricorso al diritto a che questi vengano dimenticati.

c) La persistenza del nome dell'On. Caradonna sui media, sempre associata ai fatti narrati dall'articolo per cui è causa.

3) Sul trattamento dei dati personali e sulla richiesta ex art. 2050 c.c.
Ci appare quantomeno bizzarro qualificare come "dato sensibile" la nota appartenenza politica dell'On. Caradonna, visto che non è certamente stato il dossier in questione a rivelare il fatto che questi fosse stato in passato deputato per numerose legislature nonché dirigente nazionale dell'M.S.I..
Proprio per questo motivo riteniamo opportuno ribadire come tutte le notizie fornite in rete e contenute nel dossier siano sempre state di assoluto dominio pubblico e di conseguenza l'On. Caradonna non può avere subito alcun danno dalla loro semplice ripubblicazione via Internet.

L'attore chiede inoltre la condanna dei convenuti ex art. 2050 c.c. in quanto Isole nella Rete sarebbe "…un sito che ospita e promuove idee ultraprogressiste e anarcoidi…". Dunque la libera espressione del pensiero sarebbe in sé attività pericolosa!

In ogni caso l'attività telematica svolta per scopi meramente informativi non è ovviamente pericolosa in quanto tale ma può essere eventualmente considerata tale solo avuto riguardo all'oggetto ed alla sua potenzialità lesiva, nel caso di specie inesistente per i motivi illustrati (Cass. Civ. 27 gennaio 1982, n. 542 in Giust. Civ. Mass. 1982, fasc. 1).

4) In via istruttoria
Nei termini di cui all'art. 184 c.p.c. sarà prodotta altra documentazione atta a dimostrare la notorietà attuale dell'On. Caradonna e le dimensioni del server Isole nella Rete.
Ci si riserva la deduzione di capitoli di prova.
Tutto ciò premesso i sott. Proc. prendono in causa le seguenti

CONCLUSIONI

Respingersi la domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si producono:

1) Atto costitutivo Isole nella Rete
2) Dossier apparso sul sito del C.S. "La Strada".

Milano, Roma, settembre 2001