La Sentenza |
||||
|
Tribunale di Roma
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
Il Giudice dott.sa Lucia Fanti, in funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile recante il n. 34404 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2001, promossa da: CARADONNA GIULIO ATTORE
Nato a Roma il 5/2/1927, selettivamente domiciliato in Roma, via Velletri n. 35, presso lo studio degli avv.ti Marsilio Casale e Francesco Casale che lo rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione; contro 1) CENTRO SOCIALE LA STRADA in persona del legale rappresentante pro tempore CONVENUTO NON COSTITUITO
2) ASSOCIAZIONE "ISOLE NELLA RETE" CONVENUTA
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sandro Moretti, elettivamente domiciliata in Roma, via Otranto n. 18, presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Panici che unitamente all'avv. Gilberto Pagani del foro di Milano la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo internet; Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato, l'on. Giulio Caradonna conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Centro Sociale "La Strada" e l'Associazione "Isole nella Rete" - rispettivamente il primo nella qualita' di autore di una pagina web dal titolo "Da piazzale Loreto a Montecitorio. Evoluzione della destra in Italia. A cura delle compagne e dei compagni di La Strada. Le organizzazioni extraparlamentari di destra. Avanguardia Nazionale", la seconda di titolare del sito internet "Isole nella Rete" di Milano (www ecn org) su cui la pagina era stata ospitata dal dicembre 1996 sino al novembre 2000 - al fine di accertare e dichiarare la responsabilita' del Centro Sociale per il reato di diffamazione e dell'Associazione per quello di omessa vigilanza, non avendo adottato tutte le misure idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso, nonche' di entrambe per illecito trattamento di dati personali ai sensi della legge 678/1996. Deduceva a sostegno il contenuto diffamatorio - poiche' lesivo del proprio onore e della propria reputazione, nonche' esorbitante rispetto ai noti canoni di legittimita' del diritto di cronaca e d- della pagina in questione, con riferimento al seguente passo: "in via Torino vi era un'altra sezione del MSI (sede principale dei Mazzieri della banda Caradonna) da cui partivano le spedizioni contro gli studenti del Giulio Cesare, del Tasso, dell'Avogadro, del Righi e del Plinio". Nel rilevare come in via Torino mai fosse effettivamente esistita una sede del MSI, ne' mai una banda di mazzieri, ne', tanto meno, qualsivoglia gruppo da lui capeggiato, deduceva la gravita' del danno arrecatogli - con riferimento alla natura dell'addebito mossogli, al proprio elevato profilo professionale (Deputato per varie legislature, dirigente nazionale del MSI e personaggio di spicco della vita politica italiana), alle modalita' di presentazione e contestualizzazione della notizia ed alla tipologia del veicolo informativo utilizzato - denunciava la mancanza di interesse pubblico attuale alla divulgazione della notizia e la conseguente lesione del proprio "diritto all'oblio" ed evidenziava la sicura responsabilita' quantomeno colposa del provider, nonche' l'indebito trattamento dei propri dati personali (nome e ricordata pregressa appartenenza ad una specifica formazione politica), concludendo per la condanna di entrambe le convenute al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, a norma degli artt. 2050 c.c. (o in subordine ex art. 2043 c.c.) e 18 L. 675/96, nella somma da liquidarsi equitativamente ed indicata in lire 250.000.000, altre interessi e spese giudiziali. Si costituiva l'Associazione Isole nella Rete ed eccepiva in via preliminare l'insussistenza di una responsabilita' del provider per omessa vigilanza e l'inestensibilita' nei propri confronti della normativa sulla diffamazione a mezzo stampa (segnatamente del reato di omesso controllo) stante il divieto di analogia in materia penale. Nel merito deduceva l'insussistenza di ipotesi diffamatorie per avere l'autore della pagina web correttamente esercitato il diritto di cronaca e di critica, l'inconfigurabilita' nella specie del preteso "diritto all'oblio" e l'insussistenza di alcuna attivita' lesiva della normativa sulla privacy, concludendo per la totale reiezione della domanda risarcitoria. Il Centro Sociale la Strada non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Istruita la causa mediante produzioni documentali e respinte le richieste di prova orale, all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si riportavano alle rispettive richieste istruttorie e di merito, venendo quindi riservata la decisione. Motivi della decisione
La domanda risarcitoria appare infondata, dovendo giudicarsi essere stato legittimamente esercitato da parte del Centro Sociale "La Strada" - autore della pagina web in contestazione - il diritto di cronaca. L'affermazione riportata puo' infatti ritenersi rispondente, nel suo nucleo essenziale, ai noti canoni di legittimita' del diritto in questione elaborati dalla giurisprudenza, primo fra tutto al requisito della verita' del fatto. L'ampia produzione documentale effettuata dalla convenuta Associazione "Isole nella Rete" dimostra infatti come il brano in questione sia frutto di un lavoro di documentazione serio, diligente ed accurato, consistito nella acquisizione e nella comparativa valutazione di molteplici fonti di acquisizione della notizia (quali articoli di giornale, testi e saggi storici, documenti fotografici, dispacci ANSA ed atti processuali), dall'esame delle quali appare senz'altro lecito trarre il convincimento della piena verita' o quanto meno della palese verosimiglianza della notizia in contestazione (cfr. soprattutto doc. nn. 7, 83, 84, 85 ed 86). Va in proposito osservato come lo sforzo di diligenza compiuto in ordine al reperimento delle fonti da cui la notizia risulta attinta non possa non rilevare quantomeno sotto il profilo della sussistenza della discriminante putativa del legittimo esercizio del diritto di cronaca, potendosi ritenere il fatto "vero" laddove l'autore possa dirsi comunque in buona fede. E tale status va in concreto individuato da un canto nella verosimiglianza della notizia riferita, dall'altro nel rigoroso controllo delle fonti di provenienza della medesima e della loro attendibilita' (cfr. per tutte Cass. 20/8/1997 n. 7747, Cass. 24/9/1997 n. 9391). A tale proposito, quantunque sia senz'altro corretto sostenere in termini generali che non esistono fonti privilegiate di approvvigionamento della notizia, e' anche vero che per ricostruire il passato di un uomo politico non possa mutuarsi la propria conoscenza unicamente da documenti ufficiali ovvero da inoppugnabili opere storiografiche (ammesso che ve ne siano), occorrendo in ogni caso fare ricorso - come nella specie e' avvenuto - ad una molteplicita' di fonti, nessuna delle quali possa ritenersi di per se' incontrovertibile, ma tutte divenendo legittime proprio in considerazione dello sforzo di serieta' e di diligenza dimostrato. Del resto, diversamente opinando, si perverrebbe ad una indebita compressione del diritto di cronaca, giungendosi all'aberrante conclusione secondo cui il solo pericolo che le fonti reperite possano essere tra loro autoreferenziali (pericolo indubbiamente sussistente) dovrebbe comportare l'impossibilita' di ricostruire qualsivoglia avvenimento passato in assenza di accertamenti giudiziari definitivi. Nel caso di specie puo' ritenersi che la notizia riferita sia stata accuratamente documentata e debba reputarsi sussistente il requisito della verita' del fatto con riferimento - quantomeno - ai suindicati parametri interpretativi attinenti all'elemento psicologico ascrivibile all'autore della pagina web. Ne' appare condivisibile la tesi attorea laddove considera la notizia contraria al requisito di verita' soltanto perche' la convenuta non e' riuscita a dimostrare che effettivamente la sede del MSI fosse ubicata in via Torino. Trattasi, infatti, ad avviso del giudicante, di un dettaglio a ben vedere privo di rilevanza, che non vale ad immutare il nucleo essenziale di verita' della notizia e che d'altra parte non risulta incompatibile con la natura del documento diffuso, trattandosi in ogni caso di un dossier realizzato da un Centro Sociale - peraltro pubblicato su un sito politicamente orientato - e non anche di una rigorosa opera storiografica destinata alla posterita'. Va in proposito richiamato l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene rispettato il requisito della verita' anche in presenza di dati indimostrati, ma superflui, insignificanti o irrilevanti, incapaci da soli di immutare la verita' oggettiva della notizia (cfr. per tutte Cass. 15/11/1984, Zollo, 25/2/1993, Rizza). Quanto poi al requisito della pertinenza della notizia ad un rilevante ed attuale interesse generale, non v'e' dubbio alcuno che lo stesso debba ritenersi sussistente ogniqualvolta si discuta del passato di un uomo politico, quale certamente e' l'on. Caradonna, essendo indiscutibile ed indubbio l'interesse del pubblico a conoscere ogni particolare (recente e pregresso) della vita politica di chi continui a sottoporsi al vaglio degli elettori e ricopra, anche nel presente, rilevanti incarichi istituzionali, quale quello di membro del Parlamento italiano. Fuori discussione appare in proposito la pretesa di trincerarsi dietro al "diritto all'oblio", di per se' inconfigurabile in presenza - come detto - di un interesse pubblico attuale alla conoscenza del proprio passato politico. Ne', infine, la notizia in questione risulta confliggente con il requisito della continenza formale e contenutistica, essendo stata espressa con termini assolutamente misurati e non debordanti od eccessivi rispetto al fatto riportato, ove si consideri che l'accostamento della persona dell'attore al termine "mazziere" (che in italiano ha il significato di piacchiatore di una formazione politica estremista, specialmente di destra) e non puo' dirsi esorbitante con riferimento alle predette emergenze documentali. Ne consegue che nel caso di specie il diritto di cronaca - circostanza scriminante (ex art. 51 c.p.) del reato di diffamazione - risulta essere stato legittimamente esercitato. Parimenti priva di pregio deve ritenersi la allegata violazione del diritto alla tutela dei dati personali dell'attore (il nome e l'appartenenza politica), trattandosi di dati attinenti alla dimensione pubblica della persona dell'attore, riportati nella loro essenzialita' e pubblicamente conosciuti e conoscibili da chiunque attesa la qualita' di membro del Parlamento e la palese collocazione politica dell'on. Caradonna. Il rigetto della domanda nel merito rende ultroneo l'esame della questione preliminare attinente alla responsabilita' dell'internet server provider. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando, respinge la domanda come in atti proposta e condanna Caradonna Giulio a rifondere alla Associazione "Isole nella Rete" - in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite, che determina in € 3.000,00 - di cui € 950,00 per diritti ed € 1.900,00 per onorari - altra IVA, CPA e 10% spese generali come per legge. Cosi' deciso in Roma il 19 gennaio 2004. Il Giudice Depositato in Cacelleria |
|||
![]() |
||||
|
||||
![]() |