Memoria Istruttoria di Replica
per Isole nella Rete
     
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Lettera dell'Avvocato di Giulio Caradonna

Lettera dell'Avvocato di Isole nella Rete

Testo della citazione

L'Avvocato di Giulio Caradonna intima di rimuovere...

Risposta dell'Avv. di Isole nella Rete

Comparsa di risposta
(prima udienza)

Audizione delle parti

Memoria di Isole nella Rete

Memoria Istruttoria di Replica di Isole nella Rete

Conclusionale dell'avvocato di INR

Memoria conclusiva dell'avvocato di INR

Comunicato di Isole

Testo della sentenza

         

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Documenti

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Da Piazzale Loreto a Montecitorio: Evoluzione della destra in Italia
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TRIBUNALE DI ROMA - SEZ. I CIVILE - Dott.ssa FANTI

ISOLE NELLA RETE - convenuta - Avv. Pagani e Panici

CONTRO

CARADONNA GIULIO - attore - Avv. Casale

MEMORIA ISTRUTTORIA DI REPLICA PER L'ASSOCIAZIONE ISOLE NELLA RETE

Concordiamo con l'attore che la presente causa non necessita di attività istruttoria (salvo quanto si dirà infra).

I documenti prodotti da parte convenuta dimostrano quale sia stato il ruolo svolto dall'On.le Caradonna nella storia politica degli ultimi 50 anni e come la sua figura sia ormai divenuta quasi un'icona negli ambienti neofascisti.

Ma di ciò, evidentemente, si argomenterà nei successivi scritti.

L'attore produce alcuni documenti, tra cui la sentenza del Tribunale Penale di Roma del 14/10/98 che condannò Giorgio Bocca ed Eugenio Scalfari per diffamazione nei suoi confronti.

Siamo stupiti da tanta improntitudine!

La sentenza di cui sopra è stata riformata in appello e la Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione di Bocca e Scalfari (doc. 85).

La sentenza del Tribunale di Roma non ha alcun valore probatorio e dimostra soltanto lo scarso rispetto che l'On.le Caradonna ha per le più elementari norme deontologiche e per i principi di buona fede e di correttezza che informano il processo.

Per quanto riguarda le prove dedotte dall'attore se ne deduce la completa irrilevanza.

In caso di ammissione si chiede di sentire a prova contraria i sig.ri On.le Teodoro Buontempo e On.le Domenico Gramazio. Quest'ultimo in particolare risulta essere un buon conoscitore delle attività anche più remote dell'On.le Caradonna (doc. 86).

Per quanto riguarda le prove dedotte dalla convenuta si chiede che esse vengano ammesse soltanto se l'attore dovesse smentire di essere la persona riprodotta nelle foto di cui ai docc. 9 e 10, attorniata da alcuni figuri muniti di bastone nell'atto di assaltare l'Università di Roma.

 Si producono i seguenti documenti:

85) Sentenza Corte di Cassazione n. 70 del 12/1-24/8/2001

86) Notizia ANSA 5/5/96

87) Cronologia Fondazione Cipriani 1/1/1961-dicembre 1969.

Milano, Roma,
gennaio 2003